Gestione e criteri di liquidazione di danno modesto da lesioni

Egr. Sig. Bochi,
vista la Sua importante esperienza in campo assicurativo, vorrei, cortesemente, sottoporre alla Sua attenzione la mia vicenda.
La scorsa estate, a causa di una caduta mentre percorrevo una via del centro storico, molto sconnessa per la presenza di buche, riportavo una lesione alla spalla dx.
Formulavo richiesta di risarcimento danni al comune, il perito effettuava sopralluogo ed il medico legale, all’esito della visita, mi riconosceva il 3% di IP. Preciso che ho 45 anni.
Il liquidatore della compagnia di assicurazione mi formulava offerta risarcitoria di € 2.300,00.
Contestavo la quantificazione, anche se accettavo a titolo di acconto la suddetta somma rimanendo in attesa del maggior importo.
A fronte delle mie contestazioni, tuttavia, il liquidatore non mi ha inviato alcun assegno e sopratutto ora ha negato qualsiasi forma di risarcimento.
Ho richiesto tutti i conteggi per sapere i criteri di liquidazione, visto che si tratta di Polizza di RCT, ma lo stesso non le ha evase.
Sulla base di ciò, vorrei sottoporre i seguenti quesiti:
1) il liquidatore gode di potere discrezionale nella liquidazione dei sinistri?
2) quali sanzioni rischia il liquidatore e la sua stessa compagnia di assicurazione per tale comportamento?
3) formulata una proposta risarcitoria, accettata dal denneggiato a titolo di acconto, può il liquidatore non inviare l’assegno nel termine di 15 gg. ed anzi ritirare l’offerta stessa poichè il danneggiato contesta?
L’offerta di risarcimento mi è giunta in data 15.02.11, la mia accettazione è del 16.02.11 e successivamente riconfermata in data 01.03.11.
Le sarei molto grata se potesse fornimi un consiglio poichè sto valutando l’ipotesi di esporre reclamo ISVAP
Ringrazio per l’attenzione prestatami e saluto cordialmente.
Rosa


Gentile Signora Rosa,

Ho letto della sua vicissitudine doppiamente negativa sia per l’infortunio, che per il mancato esito transattivo e mi accingo a rispondere ai suoi quesiti:

  1. Normalmente il liquidatore gode di una certa discrezionalità nell’ambito della quale gestisce l’istruttoria del sinistro, che lo porta a contestare o a liquidare il danno; se ha dei dubbi sulla responsabilità, sull’entità o se l’importo supera la sua autonomia, ne parla con il superiore gerarchico.
  2. Il liquidatore non rischia nulla direttamente, se non l’eventuale richiamo per una pratica trattata male (mala gestio). Ovviamente l’assicuratore è di norma più critico nei sinistri liquidati largamente, rispetto a quelli liquidati con parsimonia, per i quali magari elargisce elogi. Altro discorso è per l’istituto assicuratore che invece rischia di liquidare di più, con spese legali e di causa e, se il sinistro rientra nella RCA (Responsabilità Civile Auto), il rischio contempla anche una salata multa dall’ISVAP, ma questo non è il suo caso poiché, se ho inteso bene, si tratta di un sinistro che è in regime RCT/D (Responsabilità Civile Terzi e Diversi) e non RCA (Responsabilità Civile Auto).
  3. Per rispondere a questo terzo quesito e in parte anche al secondo, devo precisare che i sinistri occorsi nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli (Decreto Legislativo 2009/2005 articoli da 209 a 160) sono regolati da norme specifiche che prevedono termini dilatori delle offerte, dei pagamenti, con penali pecuniarie in caso di ritardo dell’assicuratore. Tale procedura però non è estesa ai sinistri di altri rami come RCT/D, i quali sono regolati dal rituale contradditorio tra le parti (assicuratore/danneggiato), finalizzato all’accordo transattivo. Detto ciò, non è normale fare un’offerta e poi non onorarla, ma rimaniamo nell’ambito del comportamento di correttezza, non sanzionato da specifiche norme, che non siano quelle dell’azione legale e giudiziaria.

Mi permetto di esprimere anche il mio pensiero sul danno, significandole che un’IPP (Invalidità Permanente Parziale) del 3%, che rientra nelle micro permanenti, è classificabile come danno Biologico che è mediamente monetizzabile in circa € 1.000,00 al punto; per tale lesione si può ipotizzare un decorso della malattia valutata in gg. 30 circa di ITT (Inabilità Temporanea Totale), remunerati in circa € 40 pro die.

Il conteggio pertanto potrebbe essere:

  1. IPP 3% X € 1.000 = 3.000 circa
  2. ITT gg.30 X € 40 = 1.200 circa

Totale 4.200 circa + spese vive sostenute se ci sono.

Per concludere direi che il comportamento è discutibile, l’offerta è bassa e pertanto tale assicuratore merita d’aver a che fare un buon legale, il cui costo ovviamente poi dovrà anche pienamente sostenere.

Il reclamo all’ISVAP può essere fatto, anche se in questa tipologia di sinistri le disposizioni legislative non dettano tempi e penalità precise alle quali rifarsi con esattezza per giudicare i comportamenti.

In considerazione delle comunicazioni ricevute e fatte, la lamentela potrebbe essere rivolta alla direzione generale dell’assicuratore presso la quale, per disposizioni ISVAP esistono uffici “reclami”, per chiarire il motivo del mancato pagamento a fronte dell’offerta.

Con la speranza di esserle stato di qualche utilità, le porgo cordiali saluti.

Mario Bochi

Tendine d’Achille e la sua problematica

Buongiorno sig. Bochi,

volevo chiederle una consulenza in merito al mio problema.

Ho 46 anni e circa un anno fa ho avuto la rottura del tendine d’Achille, giocando a calcio con amici.

Sono assicurato e dopo aver denunciato il fatto, la suddetta mi dice che non mi viene corrisposto nulla, visto che questo tipo di patologia è considerata una malattia degenerativa.

Detto ciò, posso rivalermi sul fatto che a scatenare la causa sia stata una azione esterna ( salto con atterraggio scomposto in una buca )

e nel caso, come dicono loro, viene considerata una malattia, potrebbe rientrare nelle clausole “invalidità permanente da malattia”?

Grazie, Flavio


Gentile Sig. Flavio,

La lesione del tendine d’Achille nelle polizze Infortuni ha una letteratura infinita e sono quarant’anni che crea dissapori e conflittualità. Non è tutta colpa degli assicuratori poiché il fondamento della questione nasce dalla medicina legale e l’Assicuratore di buon grado la condivide. L’unica cosa che ha neutralizzato in parte la contestazione dell’indennizzo, è stata la clausola messa in Polizza che esplicitamente comprendeva in garanzia le invalidità permanente.
Per sfatare l’argomento nella mia ultima società ho organizzato ben tre ARBITRATI, tutti persi.
Le trasmetto, comunque, una nota sull’argomento alla quale mi rimetto.

Per quanto riguarda la seconda parte della sua domanda, le significo che qualora nel campo di calcio ci fosse stata una buca, che costituiva insidia e trabocchetto può essere evocata la responsabilità (siamo in RC – Responsabilità Civile) di chi cura la manutenzione del campo o del proprietario. In tal caso strada è tutta in salita, ma se esistono testimonianze o, soprattutto, infortuni precedenti, si potrebbe tentale (magari con un legale); in tale seda la presunta degenerazione del tendine non ha alcun effetto inibitorio del danno.

Per la terza parte della sua domanda, le significo che per essere valutata come malattia dovrebbe avere caratteristiche diverse e soprattutto dovrebbe esistere una polizza di IPM (Invalidità Permanente da Malattia) che riconosca tale casistica.

La saluto molto cordialmente, sperando di esserle di qualche utilità.
Mario Bochi


Allegato Doc. allegato alla risposta

Polizza Infortuni: approfondimenti sulla lesione al tendine d’Achille

La lesione con rottura del tendine d’Achille, che produce un’Invalidità Permanente Parziale, valutabile scolasticamente nel 10% circa, ANIA o 15% circa INAIL, in medicina legale ha sempre dato dei grossi problemi di contestazione del danno, incrementando la conflittualità e le procedure arbitrali.

Si ritiene, infatti, che l’infortunio che capace di spezzare il tendine d’Achille, debba essere: una violenta e brusca contrazione del tricipite surale per trauma ottuso applicato sulla regione del tendine stesso.

Nella casistica medico legale di tale patologia, si riscontra che: a) la lesione al corpo del tendine è infrequente; b) la lesione in congiunzione muscolo tendinea è rara; c) la disinserzione del tendine dalla tuberosità posteriore del calcagno è’ rarissima.

Pertanto quando ci troviamo di fronte ad un caso di rottura del tendine d’Achille, il medico legare, tende a dare una motivazione di preesistenza della causa che ha favorito o si è concausata nel favorire la lesione stessa.

Tali cause di estraneità all’infortunio sono individuate: nella degenerazione naturale o patologica del tendine stesso (fragilità congenita o acquisita dell’infortunato) o nella ripetuta azione meccanica di una assidua attività sportiva (calcio, tennis, basket sono frequentissime causa dello stato precario del tendine).

Con questo quadro, e considerando che secondo la polizza infortuni la lesione deve essere: la conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio che sia indipendente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti e sopravvenute, è facile capire il perché della conflittualità fra assicurato e assicuratore.

In questi ultimi tempi il mercato assicurativo ha prudentemente accettato qualche deroga, ma normalmente limitata a percentuali d’invalidità modeste (3 o 5 % max).

Può essere importante averne la conoscenza e consapevolezza, per informare tempestivamente l’Assicurato.

Esclusione Ubriachezza – Disquisizione Ebbrezza e Ubriachezza

Egregio Dott Mario Bochi,
la presente per chiederLe una consulenza su un sinistro capitato a mio figlio Enrico il 27/07/2010.
Il 27.07.10, verso le ore 0,15 circa, mio figlio ENRICO era vittima di un infortunio, allorché, durante una festa paesana, nel compiere una capriola, batteva il capo a terra e riportava frattura a scoppio C4 e lussazione C4-C5, come da diagnosi all’ingresso presso l’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo. Il giorno 28.07.10 è stato sottoposto ad intervento di somatectomia C4 ed artodesi C3-C5, decorso senza complicanze, con parziale miglioramento delle condizioni neurologiche.

L’ASSICURATORE, alla richiesta della liquidazione dell’indennizzo in forza di polizza infortuni per la persona e la famiglia contratta da mio marito Sergio, per se e per i componenti il proprio nucleo familiare, avente, con decorrenza dal giorno 17.11.2002 e scadenza il giorno 17.05.2012, ha inoltrato in data 07.03.11 comunicazione di riscontro negativa, dal momento che mio figlio, al tempo dell’infortunio, si trovava in stato di ebbrezza, In quanto, la documentazione medica attesta, prima, il riferimento da parte dello stesso paziente di abuso etilico e, di poi, l’esito dell’esame alcolemico, tale da indicare l’individuazione di un tasso nel sangue di 91,51 mg/dl.

L’invalidità permanente di mio figlio è al 100%,io sono rimasta molto colpita da cosa ho trovato sul suo sito nel glossario assicurativo alla voce ebbrezza/ubriachezza.

Le preciso che oltre a questa polizza infortuni ho anche stipulato con la medesima compagnia una polizza Ricovero Ospedaliero sulla quale non si sono ancora pronunciati,anche perché mio figlio è ancora ricoverato in ospedale.

Al momento ho deciso di far seguire la pratica ad un Avvocato.
Le allego alcuni documenti che Le potrebbero essere utili.
Le sarei grata per qualsiasi consiglio o suggerimento che possa darmi.
Ringraziandola di cuore Le auguro una buona giornata
Marina


Gentile Signora,

La ringrazio per la preferenza e mi accingo a rispondere alla sua richiesta.

Al fine di una maggiore chiarezza, non facile trovandoci in tema giuridico – assicurativo, cercherò di suddividere la risposta sulla base dei punti salienti e importanti:

  1. La contestazione dell’ASSICURATORE è basata sulle esclusioni di cui all’articolo 17 punto h) delle CGA (Condizioni Generali di Assicurazioni), che estromettono dalla garanzia quegli eventi determinati da “ubriachezza”. L’infortunio si è verificato quando Enrico era in stato di ebbrezza, che non è assolutamente paragonabile all’ubriachezza, stadio alcolemico ben più grave. I maggiori testi di medicina legale e delle assicurazioni (1) attribuiscono lo stato di ubriachezza ad un tasso alcolemico che deve superare 150 mg/dl (= 1,5 g/l), mentre, se non erro, a Enrico è stata riscontrata un’alcolemia di 91,51 mg/dl (= 0,91 g/l) e pertanto si tratta di uno stadio intermedio di assoluta ebbrezza. Osservo inoltre che nella cartella clinica, all’ingresso in ospedale, Enrico risulta: vigile, orientato e collaborativo. Ci sono pertanto gli elementi per ritenere la contestazione superficiale e bene ha fatto a rivolgersi a un legale, il quale se condivide tale tesi la porterà avanti.
  2. La ratio con la quale si motivano tutte le esclusioni del tipo di quella che ci riguarda, alberga nel giusto concetto dell’aggravamento spropositato del rischio, ma anche questo concetto generale e basilare nel nostro caso è contestabile. La Suprema Corte, infatti, si è sempre espressa, con giurisprudenza consolidata, nel ritenere aggravamento del rischio (2) la situazione caratterizzata da: a) una grave incidenza sull’intensità dell’alea del rischio stesso, b) novità della situazione creatasi non prevista e prevedibile, c) permanenza o, quanto meno, una certa stabilità e durevolezza della situazione sopravvenuta (restando privo di rilevanza un mutamento che sia meramente episodico e transitorio).
  3. Nell’esposizione dei fatti si accenna a una festa paesana e al riguardo osservo che comunemente tali feste sono assicurate con polizze RCT/D (Responsabilità Civile Terzi o Diversi), ove un infortunio del genere potrebbe trovare copertura. Ricordo, infatti, che se la festa è organizzata da un qualunque ente (Regione, Provincia, Comune, Parrocchia ecc.) ed Enrico si è infortunato partecipando a giochi, gare o comunque durante la manifestazione e all’interno del suo svolgimento, potrebbe esistere una responsabilità degli organizzatori, trattandosi spesso di attività pericolose. Il legale, comunque, sa come si deve agire in questi casi.
  1. Per quanto riguarda la polizza ricovero, osservo che purtroppo all’artico 7, punto g), delle CGA abbiamo la stessa esclusione e pertanto può valere lo stesso discorso fatto per la polizza infortuni.
  2. Trovandoci di fronte a due polizze, infortuni e ricovero, con testi predisposti dagli assicuratori, tutte le clausole che limitano la responsabilità o determinano la decadenza del diritto dell’assicurato, devono essere specificatamente approvate per iscritto (3). Non avendo trovato tale specifica sottoscrizione è bene che il legale esegua anche tale controllo, poiché la mancata approvazione, potrebbe portare a un’inefficacia dell’esclusione stessa.

Nella speranza di essere stato di qualche utilità, faccio tanti auguri a Enrico e porgo cordiali saluti a lei e famiglia.

Mario Bochi

Vedi:
(
1) Medicina Legale e delle Assicurazioni di Antonio Cazzaniga & Caio Mario Cattabeni – Guida alla Valutazione Medico Legale di R. Luvoni, L. Bernardi e F. Mangili.
(2) Articolo 1898 del Codice Civile – Aggravamento del Rischio.
(3) Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile – Condizioni Generali del Contratto e Contratto concluso mediante modulo o formulari.

Rischio Locativo

Buongiorno

vi scrivo perché ho fatto un assicurazione sul mio immobile polizza abitazione & famiglia che dovrebbe pure prevedere il rischio locativo,

vorrei capire se, nel caso che i miei inquilini mi distruggano oggetti interni come la doccia, l’assicurazione mi può risarcire ?

Nell’attesa di un chiarimento vi ringrazio anticipatamente

Gianpiero


Egregio Signor Gianpiero,

la garanzia Rischio Locativo è nata, dall’ambito della polizza incendio e rischi equiparati (fulmine esplosione, scoppio, implosione e fumo), per coprire la presunzione di responsabilità (di cui agli articoli n. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile) caricata dalla legge sul conduttore (locatario, affittuario); tutto ciò a beneficio del proprietario (locatore), contro eventuali danni causati all’immobile locato. Si tratta di una sorta di RC (Responsabilità Civile) che agisce in forza dei disposti legislativi.

Nel tempo il concetto si è evoluto e oggi abbiamo prodotti diversi compreso il caso nel quale a fare la polizza è il conduttore (locatario):

  1. Rischio Locativo: mediante questa copertura l’assicurato è garantito quando, a seguito d’incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione.
  2. Rischio Locativo: questa polizza deve essere sottoscritta per coprire il danno che tu puoi fare al proprietario dell’abitazione in cui vivi.
  3. Rischio Locativo: mediante questa copertura l’assicurato è garantito quando, a seguito d’incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua responsabilità per i danni subiti ai locali tenuti in locazione. È una forma di assicurazione RC prestata nell’ambito del Ramo Incendio. (Artt.1588, 1589 e 1611 C.c.).
  4. Tenant’s Liability: mediante questa copertura l’assicurato è garantito quando, a seguito di incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione.
  5. Rischio Locativo: se si è inquilino e non proprietario dell’abitazione basta assicurare il c.d. rischio locativo; assicurate soltanto la somma presunta che sareste tenuti a risarcire al proprietario per i danni causati a seguito d’incendio provocato da Vostra responsabilità.

Detto questo presumendo che la sua polizza sia del tipo tradizionale, se il conduttore del suo immobile dovesse danneggiarlo e l’evento rientrasse in quelli garantiti (che sottolineo normalmente è l’INCENDIO ed eventi equiparati), l’assicuratore pagherà il danno; nel caso trattasi di evento diverso, cioè non richiamato nel contratto assicurativo, l’assicuratore non indennizzerà, fermo restando la responsabilità del conduttore (locatario), su il quale può rivalersi in base alla propria responsabilità.

Spero di essere stato di qualche utilità, la ringrazio per aver scelto il mio sito e le porgo cordiali saluti.

Mario Bochi

Costo di ricostruzione

Egregio Dr. Mario Bochi,

Ho un piccolo problema con un’assicurazione ho comprato a Pavia un fabbricato di 500 mq ad uso residenziale del 1920 completamente da ristrutturare a 200.000 mila euro (duecentomilaeuro) ora l’assicuratore mi dice che devo assicurare il fabbricato contro l’incendio per un valore di 500.000 mila euro

che è il costo di ricostruzione in caso di sinistro quindi 1.000 euro al mq, ma a me sembra un po’ troppo 1.000 al mq rispetto a quello che l’ho pagata, invece un’ altro assicuratore mi ha detto che in caso di incendio il valore di ricostruzione ai fini assicurativi è di 500 euro al mq.

La mia domanda e’ in caso di incendio il perito quanto riconoscerà come costo di ricostruzione?

In attesa di una risposta Le auguro un buon inizio anno e cordiali saluti

Giuseppe

 


Egregio Signor Giuseppe,

Alla sua richiesta rispondo che giudico la proposta e valutazione del primo assicuratore più attendibile di quella del secondo per i motivi che seguono.

In questi casi il criterio di valutazione della somma d’assicurare, deve essere: la stima di spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza concomitante.

Se si tratta di fabbricato adibito a civile abitazione (residenziale) i costi, al nord dell’Italia oscillano da 800 ai 1100 euro al metro mq., mentre il valore di 500 a mq. è più vicino ai fabbricati commerciali (capannoni e simili, non adibiti civile abitazione), che oscillano da 250 a 500 euro al mq.

La formula di calcolo semplificata dell’eventuale sinistro è: danno = [valore di ricostruzione del fabbricato intero – valore di ricostruzione del fabbricato dopo l’incendio] + costo della demolizione, sgombero e discarica – valore dei materiali recuperabili.

Se vuole essere tranquillo, può provare a richiedere agli assicuratori, soprattutto chi ha valutato meno, un’assicurazione con stima preliminare o con stima accettata e risolverà nel migliore dei modi il problema.

La ringrazio per aver scelto il mio sito, contraccambio gli auguri e le porgo cordiali saluti.

Mario Bochi

Degrado e criteri di liquidazione del danno

Buon giorno, mi chiamo Piero, volevo porvi una domanda.
Ho una vettura immatricolata nel 2006 in buono stato del valore commerciale di € 8.000 con regolare RC auto e una kasko completa con una franchigia di € 200 o 5%.
Sono andato addosso a un muro, € 2.143 di danni riconosciuti dal perito, fatta sistemare in carrozzeria con fattura di € 2.143, porto la medesima all’assicurazione e il liquidatore mi vuole liquidare € 1500 per la vetustà della vettura.
Non penso che un faro e un paraurti invecchino.
E’ giusto? Devo accettare l’assegno? Se no cosa devo fare?
Ringrazio anticipatamente.
Piero


Caro Piero,

Il quesito posto è ricorrente, poiché sulla garanzia Kasko, come per l’Incendio e il Furto auto, non c’è chiarezza.
Il punto nodale del criterio liquidativo di tali danni è il capitale assicurato e la forma di garanzia della polizza che abbiamo sottoscritto:

a) se il capitale è a valore a nuovo, cioè il premio pagato è riferito al costo a nuovo del veicolo (prezzo di listino con Iva), il rimborso é totale, al 100%;
b) se il capitale è “a valore commerciale”, cioè il premio pagato è riferito al valore di vendita/compera del veicolo, il rimborso è proporzionale alla vetustà del veicolo (detto valore può essere ottenuto nelle riviste specializzate come Eurotax o Quattroruote).

Tale criterio, che lascia sempre alquanto perplessi i non “addetti ai lavori” (gli Assicurati), trova una sua logica nella sinallagmatica equiparazione tra premio pagato (calcolato sul valore commerciale dell’auto e non sul prezzo di listino a nuovo) e danno riconosciuto (liquidato appunto sulla stessa base: valore commerciale e non di quello a nuovo).

Esempio del calcolo:
Prezzo di listino a nuovo veicolo con Iva        € 20.000,00
Valore commerciale alla data sinistro            € 10.000,00
Degrado valore del veicolo                 = 50%
Danno totale sofferto                    € 2.000,00
Di cui per pezzi di ricambio                € 1.000,00
Liquidazione degradata del danno            € 1.500,00

Il danno sarà liquidato decurtando il 50% sui costi dei ricambi danneggiati e sostituiti [mano d’opera esclusa]: 2.000,00 – 500,00 = 1.500,00.
Il consiglio che posso dare e di fare un conteggio come quello sopra riportato, per vedere se i conti tornano e in caso contrario rivolgersi all’Ufficio Reclami dell’Assicuratore. Ovviamente se la sua polizza è a valore a nuovo, la liquidazione deve essere invece totale.
Nella speranza di essere stato di qualche utilità, le porgo cordiali saluti.

Mario Bochi

Lesioni personali e tempi di liquidazione

Salve, le vorrei chiedere: ad agosto sono stato investito da un’auto ed ho fatto 90 giorni di ospedale con evidenziata frattura lombare + collare e slogatura caviglia.
Finiti i giorni, a novembre, ho mandato tutto all’assicurazione che però in data odierna non manda l’invito per la visita legale, come mai?
E che posso fare?
La ringrazio anticipatamente.

Utente


Buongiorno, rispondo alla sua richiesta.

In considerazione delle non lievi lesioni riportate, è probabile che l’assicuratore abbia fatto trascorrere il tempo tecnico necessario a stabilizzare le lesioni per procedere a una visita medico-legale finalizzata ad accertare la IP (Invalidità Permanente).
Per un’obiettiva valutazione degli esiti invalidanti sono necessari 5/6 mesi dalla guarigione clinica, altrimenti si rischia di fare una previsione dei postumi e non una constatazione.
Essendo trascorsi ormai sei mesi, direi che il tempo è maturo per le operazioni peritali e pertanto solleciterei l’assicuratore con una raccomandata a.r. alla quale è bene allegare:
1) certificato delle lesioni;
2) certificato di guarigione con l’esistenza di postumi invalidanti (senza quantificazione degli stessi). In calce troverà facsimile.

In considerazione della tipologia di danno, il mio consiglio finale è quello di rivolgersi ad un legale (che in caso di sua ragione, anche concorsuale, viene pagato dall’assicuratore) o ad una delle associazioni dei consumatori (www.codacons.it – www.adiconsum.it – www.altroconsumo.it – www.adusbef.it.).
Nella speranza d’esser stato utile, la saluto cordialmente.

Mario Bochi


Facsimile Documento allegato alla risposta

all’Assicuratore

Nel richiedere a tutti gli effetti di legge di risarcirmi i danni diretti e indiretti patiti nel sinistro indicato in oggetto, v’invito formalmente a disporre visita medico-legale per la quantificazione dei gravi postumi permanenti residui.

Rimango in attesa di ricevere la vostra convocazione a visita e in caso di mancata comunicazione, mi riservo le opportune azioni.
Valga la presente quale formale atto di messa in mora, con interruzione dei termini di prescrizione.
Distinti saluti.

Ubicazione Danni e prova – Rito Ordinario o Diretto

Buongiorno,
dal suo sito, dove ho gustosamente letto parte del manuale dei sinistri da lei pubblicato, ho anche colto l’occasione di richiederle un parere.
Vengo subito al dunque.
Io sono la parte con la responsabilità al 100% di un sinistro avvenuto tra due vetture senza feriti, con soli danni a cose.

Ho preso a cuore la situazione perché il danneggiato è un signore di 80 anni con qualche acciacco. E’ in corso una pratica di risarcimento diretto, quindi il danneggiato si è rivolto alla propria assicurazione.

Ora però la sua assicurazione si è pronunciata volendo risarcire solo parzialmente il danno; non capisco se sia conveniente insistere facendo dichiarare al danneggiato di accettare la somma solo a titolo di acconto sul maggior danno subito. La contestazione nasce dal fatto che nel tamponamento della Microcar (ebbene si! Proprio una microcar) oltre al paraurti si sia rotto anche il radiatore causa oscillazione eccessiva del blocco motore durante l’urto.

Sembra assurdo ma è dimostrabile dal meccanico. Ma tanto il perito non ha voluto ne vedere ne sentire ragioni: il radiatore non si paga. E l’uomo comincia a mal sopportare tanta burocrazia.

Veniamo alla domanda vera e propria:
– adducendo che la vettura del danneggiato sia una Microcar alias quadriciclo a motore con targa piccola, è possibile
– a questo punto annullare le pratiche in quanto non sono osservate le limitazioni per un risarcimento diretto?

Lo scopo è quello di mandare tutta la gestione alla mia Assicurazione, che ora non può pronunciarsi, come si sarebbe fatto nella procedura normale. Forse miglioreremmo la tutela.

Questo risarcimento diretto non torna molto a favore dell’assicurato:
– si trova da solo a dover discutere di cose che non conosce con persone ben agguerrite (anche maliziose?).

Ringrazio per il tempo dedicatomi,

Rosina


Gentile Signora,

Ho letto della sua avventura, fortunatamente senza conseguenze alle persone, e delle difficoltà al giusto risarcimento del danno.

Le rispondo suddivido le mie osservazioni in due partii:

  1. Il danno (la vera ragione del contendere)

In un tamponamento con danni alla sola parte posteriore che si danneggi un radiatore posto nella parte frontale, è raro, ma non impossibile, soprattutto in considerazione del tipo di veicolo interessato (microcar); tale circostanza andrebbe comunque dimostrata con dichiarazione del meccanico o di un perito di parte e se disattesa non rimane altro che rivolgersi a un legale, il quale, in caso di ragione, sarebbe pagato dalla compagnia.

  1. Liquidazione in procedura di Risarcimento Diretto o Ordinaria

A risolvere il dilemma è giunto di recente una sentenza della Corte Costituzionale (n. 180 del 10/6/2009) che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private che istituisce il risarcimento diretto, perché non si è previsto che l’azione verso il proprio assicuratore sia facoltativa e alternativa alla possibilità di agire verso l’assicuratore della controparte danneggiante. Pertanto oggi è possibile rivolgersi alternativamente verso l’assicuratore proprio o quello di controparte.

Alla luce di quanto sopra il danneggiato potrebbe chiedere con raccomandata a.r. la liquidazione all’assicuratore della controparte, col quale tentare una migliore sorte nell’esito di un’equa liquidazione. Qualora dovesse giungere l’offerta della propria assicurazione, la stessa può essere accettata comunicando a mezzo raccomandata a.r. che è incassata quale acconto sul maggior danno.

Qualora il caso dovesse non risolversi, darei il consiglio di valutare l’opportunità di rivolgersi a un legale o a un’associazione dei consumatori, per azioni più determinate ed efficaci; non ultimo un reclamo all’ISVAP (Istituto Vigilanza Assicurazioni Private: www.ISVAP.it).

Spero sinceramente di essere stato di qualche utilità e la ringrazio per il “gustoso” e per aver scelto il mio sito.

Cordiali saluti,

Mario Bochi

Terzietà dei familiari dell’ambito RCA

Buongiorno,
mia madre mi ha urtato la vettura di mia proprietà con il trattore. Siamo residenti in due posti diversi e l’assicurazione mi ha risposto che non ho diritto al risarcimento…. letto art 129 non mi è molto chiaro la distinzione di stato di convivenza.

In attesa di vs riscontro ringrazio anticipatamente.
Utente


Purtroppo per lei la risposta dell’assicuratore non è errata poiché il Codice delle Assicurazioni Private (Articolo 129, che in calce le trascrivo), prevede che la madre (ascendente) per i sinistri di soli danni a cose non è terza rispetto al figlio (discendente); diverso sarebbe il caso in cui esistessero lesioni alla persona.

La convivenza alla quale lei allude riguarda esclusivamente gli affiliati, altri parenti e affini fino al terzo grado, escludendo i parenti prossimi come ascendenti (genitori) e discendenti (figli).
A onor del vero l’articolo 129 del CAP (Codice delle Assicurazioni Private) non è certo un esempio di chiarezza; è stato recepito, anzi copiato, dall’articolo 4 dell’abrogata Legge sull’Assicurazione Obbligatoria della Circolazione, che ha spesso creato incomprensioni.
Lo stato di conflitto risale a vecchia data e ci fu una sentenza interpretativa della Corte di Cassazione (n. 5527/86) che sentenziò: (omissis)… mentre i parenti e gli affini dell’assicurato sono esclusi dal beneficio dell’assicurazione obbligatoria quando convivano o siano a carico dell’assicurato medesimo, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti ne sono esclusi in ogni caso … (omissis).
Ringraziandola per la fiducia riposta, la saluto cordialmente.

Mario Bochi

Allegato Doc. allegato alla risposta

Codice delle Assicurazioni Private – Art. 129 Soggetti esclusi dall’assicurazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).