Gestione e criteri di liquidazione di danno modesto da lesioni

Egr. Sig. Bochi,
vista la Sua importante esperienza in campo assicurativo, vorrei, cortesemente, sottoporre alla Sua attenzione la mia vicenda.
La scorsa estate, a causa di una caduta mentre percorrevo una via del centro storico, molto sconnessa per la presenza di buche, riportavo una lesione alla spalla dx.
Formulavo richiesta di risarcimento danni al comune, il perito effettuava sopralluogo ed il medico legale, all’esito della visita, mi riconosceva il 3% di IP. Preciso che ho 45 anni.
Il liquidatore della compagnia di assicurazione mi formulava offerta risarcitoria di € 2.300,00.
Contestavo la quantificazione, anche se accettavo a titolo di acconto la suddetta somma rimanendo in attesa del maggior importo.
A fronte delle mie contestazioni, tuttavia, il liquidatore non mi ha inviato alcun assegno e sopratutto ora ha negato qualsiasi forma di risarcimento.
Ho richiesto tutti i conteggi per sapere i criteri di liquidazione, visto che si tratta di Polizza di RCT, ma lo stesso non le ha evase.
Sulla base di ciò, vorrei sottoporre i seguenti quesiti:
1) il liquidatore gode di potere discrezionale nella liquidazione dei sinistri?
2) quali sanzioni rischia il liquidatore e la sua stessa compagnia di assicurazione per tale comportamento?
3) formulata una proposta risarcitoria, accettata dal denneggiato a titolo di acconto, può il liquidatore non inviare l’assegno nel termine di 15 gg. ed anzi ritirare l’offerta stessa poichè il danneggiato contesta?
L’offerta di risarcimento mi è giunta in data 15.02.11, la mia accettazione è del 16.02.11 e successivamente riconfermata in data 01.03.11.
Le sarei molto grata se potesse fornimi un consiglio poichè sto valutando l’ipotesi di esporre reclamo ISVAP
Ringrazio per l’attenzione prestatami e saluto cordialmente.
Rosa


Gentile Signora Rosa,

Ho letto della sua vicissitudine doppiamente negativa sia per l’infortunio, che per il mancato esito transattivo e mi accingo a rispondere ai suoi quesiti:

  1. Normalmente il liquidatore gode di una certa discrezionalità nell’ambito della quale gestisce l’istruttoria del sinistro, che lo porta a contestare o a liquidare il danno; se ha dei dubbi sulla responsabilità, sull’entità o se l’importo supera la sua autonomia, ne parla con il superiore gerarchico.
  2. Il liquidatore non rischia nulla direttamente, se non l’eventuale richiamo per una pratica trattata male (mala gestio). Ovviamente l’assicuratore è di norma più critico nei sinistri liquidati largamente, rispetto a quelli liquidati con parsimonia, per i quali magari elargisce elogi. Altro discorso è per l’istituto assicuratore che invece rischia di liquidare di più, con spese legali e di causa e, se il sinistro rientra nella RCA (Responsabilità Civile Auto), il rischio contempla anche una salata multa dall’ISVAP, ma questo non è il suo caso poiché, se ho inteso bene, si tratta di un sinistro che è in regime RCT/D (Responsabilità Civile Terzi e Diversi) e non RCA (Responsabilità Civile Auto).
  3. Per rispondere a questo terzo quesito e in parte anche al secondo, devo precisare che i sinistri occorsi nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli (Decreto Legislativo 2009/2005 articoli da 209 a 160) sono regolati da norme specifiche che prevedono termini dilatori delle offerte, dei pagamenti, con penali pecuniarie in caso di ritardo dell’assicuratore. Tale procedura però non è estesa ai sinistri di altri rami come RCT/D, i quali sono regolati dal rituale contradditorio tra le parti (assicuratore/danneggiato), finalizzato all’accordo transattivo. Detto ciò, non è normale fare un’offerta e poi non onorarla, ma rimaniamo nell’ambito del comportamento di correttezza, non sanzionato da specifiche norme, che non siano quelle dell’azione legale e giudiziaria.

Mi permetto di esprimere anche il mio pensiero sul danno, significandole che un’IPP (Invalidità Permanente Parziale) del 3%, che rientra nelle micro permanenti, è classificabile come danno Biologico che è mediamente monetizzabile in circa € 1.000,00 al punto; per tale lesione si può ipotizzare un decorso della malattia valutata in gg. 30 circa di ITT (Inabilità Temporanea Totale), remunerati in circa € 40 pro die.

Il conteggio pertanto potrebbe essere:

  1. IPP 3% X € 1.000 = 3.000 circa
  2. ITT gg.30 X € 40 = 1.200 circa

Totale 4.200 circa + spese vive sostenute se ci sono.

Per concludere direi che il comportamento è discutibile, l’offerta è bassa e pertanto tale assicuratore merita d’aver a che fare un buon legale, il cui costo ovviamente poi dovrà anche pienamente sostenere.

Il reclamo all’ISVAP può essere fatto, anche se in questa tipologia di sinistri le disposizioni legislative non dettano tempi e penalità precise alle quali rifarsi con esattezza per giudicare i comportamenti.

In considerazione delle comunicazioni ricevute e fatte, la lamentela potrebbe essere rivolta alla direzione generale dell’assicuratore presso la quale, per disposizioni ISVAP esistono uffici “reclami”, per chiarire il motivo del mancato pagamento a fronte dell’offerta.

Con la speranza di esserle stato di qualche utilità, le porgo cordiali saluti.

Mario Bochi

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