Gestione della Lite, Spese legali e l’Art. 1917 Codice Civile

Buongiorno, sono un intermediario sezione E – seguo parecchi clienti con coperture rc professionale ed ho notato nella compagnia per cui opero ed in altre una “incongruenza” relativamente la paragrafo “Gestione delle vertenze di danno” presente in tutte le rc.
Nella sostanza ormai le compagnie alla fine del noto paragrafo inseriscono un trafiletto che cita ” La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati” – di contro da codice civile le spese di resistenza vanno
risarcite all’assicurato nella misura di un quarto del massimale.
Da un punto di vista pratico succede questo : il cliente riceve una richiesta danni – es in sede civile quale terzo in causa ( senza quindi la possibilità di una fase stragiudiziale)
apre il sinistro inviando alla compagnia l’atto di citazione – poniamo un udienza prevista dopo 4 mesi dalla notifica la compagnia tace – non da riscontro non nomina legali etc..
il cliente sollecita , nominando un proprio legale e chiedendo la accettazione/designazione da parte della compagnia la compagnia continua a tacere il cliente và in giudizio con un proprio legale citando la compagnia a garanzia a conclusione del giudizio – poniamo con esisto positivo per il cliente – la compagnia si rifiuta di liquidare le spese di resistenza in quanto i legali non erano stati da lei designati.
Ritengo sia un modo di aggirare il 1917 c.c. , voi cosa ne pensate e cosa può fare il cliente per evitare queste situazioni

Grazie
Cordiali saluti
Utente


Caro collega, rispondo al tuo quesito.
Il dettato legislativo – 3° capoverso dell’Art. 1917 Codice Civile – è chiaro: sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione del danneggiato, almeno sino alla concorrenza del quarto della somma assicurata.
Tale disposizione deve essere necessariamente integrata, da quanto previsto nell’Art. 1932 Codice Civile, che richiama il 3° e 4° comma del citato Art. 1917, determinando le disposizioni derogabili solo ed in quanto siano più favorevoli all’assicurato. Da qui nascono i dubbi ed i conflitti: escludere solo le spese NON autorizzate e concedere invece quelle autorizzate è una deroga? Se si, è più favorevole all’assicurato?
Io direi che circoscrivere la prestazione contrattuale delle spese di difesa alla circostanza della preventiva autorizzazione, è una deroga ed assolutamente non più favorevole all’assicurato, pertanto la definirei abusiva e come tale sostituita di diritto con la corrispondente disposizione di legge.
Questa posizione va anche correlata al dettato contrattuale, poiché nei contratti di RC esiste la Clausola di Gestione della Lite/Vertenza, che recita più o meno: la società assume fino a quando ne ha interesse la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia in civile che in penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato, seguita a volte dal testo da te riportato, in forte odore di abusività.
Trattandosi di clausola compromissoria si ritiene costituisca per l’Assicuratore una vera e propria obbligazione contrattuale, mentre l’Assicurato ha l’alternativa del 4° capoverso dell’Art. 1917 CC e cioè: l’assicurato convenuto dal danneggiato può chiamare in causa l’assicuratore. In altre parole mentre l’assicuratore è obbligato a gestire la vertenza, se non dimostra una carenza assoluta d’interesse nella vertenza stessa, l’assicurato in ossequio al dispositivo legislativo di cui sopra, se lo preferisce può costituirsi e chiamare in garanzia l’assicuratore (ma le spese di tale attività spesso sono a suo carico o sono compensate (ognuno tiene le proprie), soprattutto se non si riesce a provare che, l’assicuratore invitato formalmente ad adempiere (gestire la lite) non lo ha fatto immotivatamente o per mala gestio.

Per ovviare all’inconveniente (nelle polizze RC dei medici e cliniche) ho fatto disporre costituzioni in giudizio con chiamata in causa del terzo (l’assicuratore) e richiesta di sua condanna alle spese per inadempienza contrattuale, richiesta a volte soddisfatta, altre volte disattesa. Ovviamente a monte c’era il formale invito di gestione della lite rivolto all’assicuratore, al quale si notificava copia fotostatica dell’atto di citazione.
Per concludere un discorso, che non è assolutamente esaurito, l’assicuratore per un legittimo timore di dover pagare esose e ingiustificate spese legali, peritali e istruttorie (spese che coinvolgono anche l’opinabilità di scelte difensive azzardate o costose con accollo ad altri dei relativi costi), preferisce nascondersi dietro l’autorizzazione, e pertanto si difende assumendo atteggiamenti non leciti e che spesso violano comunque la legge o il contratto. Per contrastare tale atavico atteggiamento bisogna intraprendere delle azioni consone a costringerlo al rispetto delle regole.
L’ex mia unit RC in certi casi agiva come segue: ricevuta una denuncia con relativa citazione in giudizio dell’assicurato o ricevuta una citazione di sinistro già aperto, trasmetteva per raccomandata con ricevuta di ritorno copia dell’atto di citazione invitando l’assicuratore:
A) alla transazione del danno in tempo utile per la costituzione alla prima udienza.
B) In caso non sussistessero i presupposti della transazione, comunicare il nominativo del legale al quale è stato deciso di affidare la causa.
C) in tale comunicazione l’assicuratore era formalmente intimato che, in caso di mancata gestione della causa, l’assicurato si sarebbe costituito in giudizio, chiedendone la chiamata in manleva, con richiesta specifica di condanna alle spese di giudizio, data la macroscopica inadempienza, costituita dal mancato rispetto della clausola di Gestione della Lite/Controversia.
L’atteggiamento seguente poi era:
A) in caso di transazione, nulla questio.
B) in caso di designazione, contattare il legale designato
C) in caso di mancata risposta, si procedeva con la designazione del proprio legale che nell’atto di costituzione e risposta, doveva chiedere 1) la chiamata in causa dell’assicuratore, 2) la condanna dello stesso anche alle spese giudiziarie sostenute nel giudizio dall’assicurato (sorte, capitale e interessi).

Non aggiungerei altro, salutandoti molto cordialmente, sperando di esserti stato di qualche utilità.

Mario Bochi

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