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UniCredit Broker. Responsabile servizio sinistri

Ho ritrovato dopo tanti anni un mio vecchio biglietto da visita.

Si tratta della mia ultima esperienza di lavoro fatta tra il 2000 e il 2009.

Rapporto di Terzietà e soggetti esclusi dall’assicurazione – Caso 2

Buongiorno,
qualche tempo fa con la vettura aziendale (intestata alla società di leasing e con assicurazione intestata alla società in cui sono dipendente) ho urtato la vettura di mia moglie in un parcheggio pubblico.
Alla richiesta di indennizzo, preceduta dalla constatazione amichevole inviata puntualmente alle due assicurazioni, l`assicurazione di mia moglie si e` avvalsa della clausola di Terzietà e ha respinto l`indennizzo diretto.
Mi sono rivolto alla mia assicurazione che ha copertura Kasko, ma non riesco a venire a capo del dilemma.
Può mia moglie essere risarcita da una delle due assicurazioni?

Grazie, Mario


Caro Mario,

se ho capito bene esiste una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Auto, del veicolo aziendale in sua dotazione, poi esiste una polizza di Garanzia Diretta Kasko in capo all’auto di sua moglie e l’assicuratore RCA respinge il danno, mentre l’assicuratore Kasko temporeggia.

In tale ipotesi:

  1. La risposta dell’assicuratore del veicolo in leasing non è infondata poiché il Codice delle Assicurazioni Private (Articolo 129, che in calce le trascrivo), prevede che la moglie per i sinistri di soli danni a cose non è terza rispetto al marito; diverso sarebbe il caso in cui esistessero lesioni alla persona, poiché la norma ha recepito la direttiva CEE e considera terzi tutti, eccezion fatta per il guidatore. Nel caso specifico, poi, la terzietà riguarda, a titolo paritetico, sia il proprietario del veicolo, sia, in solido, il guidatore, ex Art. 2054 Codice Civile, verso il danneggiato.
  2. L’atteggiamento dilatatorio dell’assicuratore kasko può dipendere dalla circostanza che anche tale polizza potrebbe non operare quando il danno è stato inferto da soggetto non terzo, poiché l’assicuratore, dopo aver pagato, non ha la possibilità di rivalersi in surroga (ex Art. 1916 Codice Civile, che in calce trascrivo).

Pertanto la risposta alla sua domanda è: se la polizza kasko dell’auto di sua moglie non esclude l’operatività della garanzia in caso di danno subito ad opera di soggetto non terzo, o tace al riguardo, l’assicuratore deve liquidare il danno, indipendentemente dalla possibilità di rivalersi o non rivalersi e pertanto bisogna insistere e sollecitare.

Nella speranza d’esserle stato di qualche utilità, la saluto cordialmente.
Mario Bochi


Doc. allegato alla risposta

Art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private – Soggetti esclusi dall’assicurazione

  1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
  2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
    1. i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
    2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
    3. ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 1916 Codice Civile – Diritto di surrogazione dell’assicuratore

L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.


SEGUITO DOMANDA

Buongiorno,
innanzitutto grazie per aver risposto, purtroppo mi sono spiegato male:
1- Mario ha vettura aziendale (Ing. Carlease e assicurazione Kasko)
2- Elena ha vettura privata (assicurazione standard)

Espongo in terza persona:
Durante una manovra in parcheggio Mario con la sua vettura in Leasing (Leasing intestato alla società per cui lavora e assicurazione con copertura Kasko intestata alla società per cui lavora) ha urtato la vettura della moglie Elena (vettura privata)
Ora la domanda è: Nonostante la vettura in Leasing e assicurazione siano intestati alla società per cui lavora Mario, perché viene sollevata l’eccezione al risarcimento per la terzietà? Mario è il guidatore, fruisce di un servizio non possiede la vettura e non è intestatario dell’assicurazione.
Resto in attesa. Grazie, Mario


SEGUITO RISPOSTA

La ratio alla quale fa riferimento il concetto di terzietà non terzietà per questo caso è il contenuto del 3° capoverso dell’Art. 2054Circolazione di veicoli – del Codice Civile che equipara la figura di proprietario del veicolo a quella di conducente, rendendone un soggetto solidale e unico:
(omissis)Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà(omissis).

È come se il proprietario del veicolo fosse Mario (conducente), equiparato dal legislatore al proprietario effettivo.

A questo punto la risposta ovviamente non può che essere negativa.

Cordiali saluti.
Mario Bochi

Rapporto di Terzietà e soggetti esclusi dall’assicurazione – Caso 1

Mia madre mi ha urtato la vettura di mia proprietà con il trattore siamo residenti in due posti diversi l’ assicurazione mi ha risposto che non ho diritto al risarcimento ….letto art 129 non mi è molto chiaro la distinzione di stato di convivenza……in attesa di vs riscontro ringrazio anticipatamente.
Utente.


Purtroppo per lei la risposta dell’assicuratore non è errata poiché il Codice delle Assicurazioni Private (Articolo 129, che in calce le trascrivo), prevede che la madre (ascendente) per i sinistri di soli danni a cose non è terza rispetto al figlio (discendente); diverso sarebbe il caso in cui esistessero lesioni alla persona.

La convivenza alla quale lei allude riguarda esclusivamente gli affiliati, altri parenti e affini fino al terzo grado, escludendo i parenti prossimi come ascendenti (genitori) e discendenti (figli).

A onor del vero l’articolo 129 del CAP (Codice delle Assicurazioni Private) non è certo un esempio di chiarezza; è stato recepito, anzi copiato, dall’articolo 4 dell’abrogata Legge sull’Assicurazione Obbligatoria della Circolazione, che ha spesso creato incomprensioni.

Lo stato di conflitto risale a vecchia data e ci fu una sentenza interpretativa della Corte di Cassazione (n. 5527/86) che sentenziò: (omissis) … mentre i parenti e gli affini dell’assicurato sono esclusi dal beneficio dell’assicurazione obbligatoria quando convivano o siano a carico dell’assicurato medesimo, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti ne sono esclusi in ogni caso … (omissis).

Ringraziandola per la fiducia riposta, la saluto cordialmente.
Mario Bochi

Termini e modalità della Denuncia Sinistro

Buongiorno,

Le riassumo la mia situazione: circa 25 gg fa mio figlio ha tamponato “leggermente” un autovettura, d’accordo i 2 conducenti avevano deciso che visto il danno irrilevante di non fare la “constatazione” del sinistro.

Poi siamo stati contattati dal conducente dell’auto che voleva, siccome l’auto era aziendale, che venisse compilata la “constatazione”, ok per un incontro, questo almeno 2 volte, dove la persona non si è mai presentata, noi avevamo anche ipotizzato di liquidare il danno direttamente o l’alternativa di riparare dal nostro carrozziere l’auto.

Dopo un silenzio di 10gg, si è fatto risentire e siccome mio figlio non aveva risposto al telefono, gli aveva mandato un SMS dove diceva che avrebbe mandato avanti la denuncia.

Ho sentito io direttamente la persona, gli confermo la mia intenzione a liquidare il danno direttamente, somma max 200€ che sembra accettare, ci siamo accordati per un incontro il giorno successivo x chiudere la situazione. Il giorno dopo prendo 2 ore di permesso dal lavoro per trovarmi all’appuntamento, mentre sono in treno, circa 30 minuti prima, ricevo il solito SMS dove si scusa ma non gli sarà possibile arrivare in tempo e che mi richiamerà la mattina dopo x fissare una nuova data,. Io rispondo con un SMS che x per la prossima sarà l’ultima volta che ci si potrà incontrare, per chiudere questa “fastidiosa” situazione.

E’ passata un’altra settimana e non ho più notizie, ho informato a voce il mio assicuratore, che mi dice di aspettare, io ho anche sottolineato la mia grande pazienza e disponibilità , ho letto che il termine della comunicazione di un sinistro sia di 3 giorni, se non sbaglio, e qua chiedo a Lei chiarimenti.

In attesa di una sua cortese risposta grazie e buona giornata.

Marco


Gentile Marco,

la piega presa dal sinistro di suo figlio è negativa e non vorrei sfociasse in qualche contestazione o ci fosse alla base una volontà della controparte di lucrare sul danno.

Il termine, perentorio, stabilito sia dalla legge (Art. 1913 del Codice Civile), che dalle Condizioni Generali di Assicurazione, è di tre giorni, oltre i quali vi è un rischio ipotetico di dover pagare l’eventuale pregiudizio (Art. 1915 del Codice Civile), se e in quanto questo si sia effettivamente verificato.

Ciò premesso, consiglio di compilare il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), nel quale inserire tutti i vostri dati e quelli conosciuti della controparte da spedire immediatamente a mezzo raccomandata a.r. al vostro assicuratore e per conoscenza al danneggiato stesso; potreste accompagnare tale modulo con un riassunto breve del caso, compresa la volontà di compilazione congiunta del CAI, che è naufragata a causa dei numerosi rinvii del danneggiato.

Quanto sopra si prefigge di mettervi al riparo da sorprese e ritardi, considerando che trattasi di un danno che ricade nella procedura del “Risarcimento Diretto”, ove chi paga è l’assicuratore del vostro antagonista che poi addebita l’esborso all’assicuratore vostro, operazione che deve collimare con il riscontro presso il vostro assicuratore del sinistro sul quale imputare l’addebito.

Aggiungo che normalmente per ritardi modesti un buon assicuratore, non eleva eccezioni, sapendo che l’eventuale pregiudizio invocato deve essere poi puntualmente provato.

Spero di esserle stato di qualche utilità.
Cordiali saluti.
Mario Bochi

Aspetti della clausola Surroga Rivalsa di cui all’Art 1916 Codice Civile

Gentile Mario Bochi,

sono un geologo libero professionista ed ho chiesto informazioni per stipulare un’assicurazione di responsabilità civile, nel fascicolo informativo, al punto rivalsa riporta:
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili; art 1916 C.C.
Che però non riesco a capire il significato. Potrebbe aiutarmi con un esempio?
Sicuro di una sua esauriente risposta le porgo i miei saluti.
Grazie, Marco


Gentile Sig. Marco,
per effetto della surrogazione prevista dall’articolo 1916 Codice Civile si verifica la successione particolare dell’assicuratore nel diritto dell’assicurato, con conseguente sostituzione dell’assicuratore all’assicurato nel rapporto obbligatorio verso il terzo danneggiante.

In altre parole la norma legislativa di cui sopra, che è generale, ha la finalità di permettere all’Assicuratore, che ha pagato in forza del proprio contratto assicurativo, di recuperare da eventuali responsabili o corresponsabili quanto indennizzato.

Tale istituto è frequente e più chiaro nelle assicurazioni di Garanzia Diretta, ove l’Assicurato viene pagato dal proprio Assicuratore (Incendio, Furto, Infortuni, Kasko ecc,), mentre è nebuloso e può sfuggire nelle assicurazioni di Responsabilità Civile (RC Auto, RC Generale, RC Vettoriale, ecc.).

Le sottopongo due esempi:

A. GARANZIA DIRETTA
Tizio subisce un tamponamento ed è rimborsato in forza della propria polizza Kasko; pagato il danno, l’Assicuratore ha la facoltà di rivalersi nei confronti del tamponante Caio.

B. RESPONSABILITÀ CIVILE
Tizio nella sua professione arreca un danno a Caio, che viene rimborsato grazie alla polizza di Responsabilità Civile Professionale del primo, ma si accerta che l’evento è stato determinato o concausato da Sempronio; l’Assicuratore ha la facoltà di rivalersi nei confronti del responsabile o corresponsabile Sempronio.

Spero di aver semplificato un concetto non semplice e di esserle stato di qualche aiuto.

Cordiali saluti.
Mario Bochi


SEGUITO DOMANDA

La ringrazio della risposta molto esaustiva; se non ho capito male nel caso di responsabilità civile di un professionista la rivalsa avviene solo ed esclusivamente se la responsabilità è di un terzo e non dell’assicurato. Ma se la responsabilità è di un terzo perché l’assicurazione dovrebbe pagare? visto che non è l’assicurato ad arrecare il danno.

Marco


Gentile Marco,

la domanda è pertinente, anche se per una risposta completa dovrei annoiarla con un trattato di diritto assicurativo; le specifico che i casi di surroga e rivalsa nella RC sono rari e si verificano soprattutto nei casi concorsuali e/o quando a rispondere verso un danneggiato esistano gradi di presunzione diversi. La responsabilità di un soggetto di norma deve essere provata (ordinaria), in alcuni casi speciali è presunta salvo una prova diversa (semi-oggettiva), in altri casi è presunta (oggettiva).

Ad esempio nella RC Prodotto, l’impresa A vende un prodotto difettoso che arreca danno, risponde per legge (Art. 114 e 127 del Codice del Consumo) verso il consumatore con una presunzione di responsabilità oggettiva (è responsabile salvo che non provi il contrario 1), ma il difetto può essere in parte o in toto imputato alla materia prima del prodotto stesso e risalire al produttore B. L’assicuratore dell’impresa A liquida il danno e, surrogandosi, si rivale in parte o in toto verso B, nei confronti del quale non esiste una presunzione di responsabilità, ma deve essere ordinariamente provata.

Spero di non averle confuso le idee, ma le posso dire comunque, di non preoccuparsi della clausola che se attivata non può comportare alcuna controindicazione.

Cordiali saluti

Mario Bochi

1 La responsabilità oggettiva configura una situazione in cui il soggetto può essere ritenuto responsabile di un illecito, anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento e non è riconducibile a colpa del soggetto stesso (vedi, ad esempio Artt. 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, ecc. del Codice Civile).

Documenti necessari alla liquidazione del danno

Buongiorno, un paio di settimane fa ho subito un furto del mio autoveicolo. Ho proceduto alla richiesta del danno per furto presso la mia compagnia telefonica. La stessa mi richiede una serie di documenti tra cui la comunicazione di chiusura delle indagini rilasciata dalla procura, la fattura di acquisto (che se tra privati non è prevista), e la procura speciale rilasciata dal notaio.
Ora la mia domanda é:
– la liquidazione del danno è subordinata alla presentazione delle seguenti documentazioni?….
– l’art 150 bis del codice dell’assicurazione è stato abrogato o sono obbligato a presentare la comunicazione di chiusura delle indagini?
Quali sono i documenti che devo produrre previsti dalla legge?… possono bloccarmi la liquidazione del danno?
Attendo una sua gentile risposta
Grazie, Mirco.


Caro Mirco,

Rispondo alle sue domande partendo dal presupposto che lei è stato oggetto di furto totale dell’auto.

Premesso che non vi sono precise prescrizioni di legge per la documentazione da produrre, che sono affidate alle CGA (Condizioni Generali d’Assicurazione), in caso di furto totale di norma l’Assicuratore richiede i seguenti documenti (vedi mio Manuale), da presentarsi trascorsi almeno 30 giorni dalla denuncia del furto:

  1. originale del Certificato di Proprietà (se trafugato con il veicolo si richiede copia presso il Pubblico Registro Automobilistico o tramite l’ACI o Agenzia automobilistica), che certifica la proprietà;
  2. originale dello Stato Giuridico Originario (Certificato Cronologico), con la registrazione della denuncia di perdita di possesso a seguito di furto (da richiedere presso il Pubblico Registro Automobilistico o tramite l’ACI o Agenzia automobilistica), dal quale risulta la storia dell’auto;
  3. originale della Procura Speciale a Vendere (da far predisporre tramite ACI o Agenzia Automobilistica), che serve all’Assicuratore in caso di ritrovamento del veicolo.
  4. originali e duplicato delle chiavi del veicolo asportato (i due esemplari in dotazione), che costituendo la prova che il veicolo al momento del furto era chiuso, servono all’assicuratore in caso di ritrovamento.
  5. Originale Certificato di Chiusa Inchiesta (solo in caso di azione penale ai sensi ed effetti dell’Art. 642 Codice Penale), da richiedere presso la Cancelleria della Procura della Repubblica competente per zona; ciò proverebbe l’estraneità dell’Assicurato al fatto;
  6. Facoltativa risulta la fattura d’acquisto, se esiste, che spesso viene richiesta per la prova degli optional in dotazione al veicolo trafugato (radio, condizionatore, navigatore, antifurto, cambio automatico ecc).

In considerazione del dettato legislativo (Art. 159/bis del Codice Assicurazioni Private) l’Assicuratore può richiedere il Certificato di Chiusa Inchiesta solo nel caso si sia istaurato un procedimento penale ai sensi dell’articolo 624 del Codice Penale (Fraudolenta distruzione della cosa propria ….) e pertanto se tale circostanza non esiste la richiesta non è giustificata.

I documenti 1-2-3-5 subordinano pesantemente la liquidazione e il pagamento alla loro regolare presentazione, mentre il documento 4 in alcuni rari casi non è preclusivo ed il documento 6, se non deve provare che l’auto rubata aveva costosi allestimenti, può essere trascurato.

Nella speranza di esserle stato di qualche utilità, la saluto cordialmente.

Mario Bochi


SEGUITO DOMANDA

Ciao Mario,
Grazie per la gentile risposta.
La mia assicurazione Genertel mi ha comunicato che la liquidazione del furto totale è ASSOLUTAMENTE subordinata alla presentazione del Certificato di Chiusura Indagini (che io ho già provveduto e richiedere alla Procura della Repubblica ma che non mi viene ancora rilasciato in quanto mi riferiscono che i tempi di rilascio sono lunghi).

Detto ciò ti chiedo di comunicarmi come mi devo comportare, facendoti presente che la denuncia di furto risale al 21 febbraio 2011.

Ritieni opportuna fare una comunicazione all ISVAP per accelerare la pratica?
E’ normale questo tipo di ostruzionismo arrogante?
In attesa di risposta ti Saluto e ti ringrazio.
Mirco


SEGUITO RISPOSTA

Ciao Mirco,
Vista la risposta dell’Assicuratore direi che un reclamo all’ISVAP, all’ANIA e alla capogruppo Generali, sia l’unica cosa possibile ora.
Devi reclamare la mancata applicazione del dispositivo legislativo (Art. 150/bis CAP) e l’ingiustificato ritardo che evidenzia una macroscopica inadempienza contrattuale, almeno dalla data nella quale sono stati consegnati i documenti richiesti (tranne la Chiusa Inchiesta); eccoti i recapiti:

ISVAP
Servizio reclami
Via del Quirinale, 2
00187 ROMA
Fax: 06 42133206
www.isvap.it

ANIA
Servizio Tutela Utenti
Via Della Frezza, 70
00186 Roma
Fax 06.3227135
e-mail: [email protected]

Assicurazioni Generali S.p.A
Direzione per l’Italia – Customer Service
via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (TV)
Fax 800 961987
e-mail: [email protected]

In bocca al lupo e saluti.
Mario Bochi

Danni da incendio ai costumi storici trasportati

Gentile dottore.
In data 2 ottobre 2010, stavo recandomi dalla Sicilia ad Alba, insieme ad altre 60 persone, per partecipare quali sfilanti del corteo storico, al Palio degli asini.
Il pullman noleggiato presso una nota ditta del nostro paese, in una galleria vicino a La Spezia ha preso fuoco. Grazie al tempestivo intervento dell’autista tutti, siamo usciti illesi dall’incendio. E’intervenuta una squadra dei pompieri e la polizia di stato. Sul pullman, interamente distrutto dalle fiamme,sono rimasti oltre ai bagagli personali, tutti i costumi che ci servivano. Ogni abito aveva un valore intorno agli 800/1000 euro. Gli abiti di proprietà personale presenti sul veicolo erano circa 70, più dei passeggeri, in quanto altri componenti del gruppo ci avrebbero raggiunti ad Alba. Ci viene riferito dalla Ditta del pullman che avremo un risarcimento per ogni bagaglio personale quantificato non in base al valore effettivo, nonostante la testimonianza dei passeggeri. Circa 200/300 euro ciascuno. Legalmente è giusto? Non possiamo richiedere il risarcimento degli abiti?
Grazie
Rosa


Gentile Signora, la sua richiesta, della quale ringrazio, implica allo stato attuale un problema non tanto assicurativo quanto di diritto civile del trasporto; potrebbe esistere una polizza della quale, però, nulla sappiamo e che potrebbe regolare il risarcimento e l’eventuale massimo esborso per singolo bagaglio per ogni passeggero. Se tale polizza assicurativa esistesse, sicuramente avrebbe due limiti: a) per singolo danno del passeggero (valore del solo bagaglio), b) per l’ammontare totale dei danni (il valore di tutti i bagagli) o in alternativa farebbe riferimento ai limiti previsti, ad esempio: 1) dal Contratto di Viaggio stipulato da voi con il vettore o 2) dalla legge specifica se al tipo di trasporto è applicabile il Codice del Consumo o le disposizioni legislative sui Tour Operator.

In via generale le posso dire che il sinistro segnalato coinvolge il contratto di trasporto (disciplina giuridica dell’attività di trasporto terrestre, in particolare di persone, che fonda le proprie radici nell’antico modello della locatio-conductio) di cui all’Art. 1678 Codice Civile; in tale contratto, il vettore (la società proprietaria del pullman) è per legge responsabile, se non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno giacché si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Devo segnalare che tale contesto giuridico ordinario potrebbe essere influenzato da disposizioni legislative speciali diverse, secondo la tipologia del rapporto esistente tra passeggeri e vettore, sostanziando rapporti specifici con limiti di risarcimento prestabiliti dal legislatore o dai contraenti.

In altre parole posso dirle che molto facilmente nel caso prospettato, esistano dei limiti di risarcimento: a) di tipo assicurativo (polizza); b) di trasporto (contratto di viaggio); c) legislativi (Codice del Consumo o Legge del Tour Operator), nei quali non è facile districarsi senza conoscere la documentazione (il ramo trasporti è uno dei più complicati).

In tale contesto desta preoccupazione anche la circostanza dei costumi in numero superiore ai viaggiatori, che potrebbe determinare un negozio giuridico problematico o addirittura figura giuridica diversa (trasporto di merci ex Legge 286/ del 21/11/2005), per non parlare poi dell’effettivo valore del danno complessivo (900 € x 70 capi = 63.000 €), che può apparire eccessivamente oneroso rispetto al prezzo richiesto dal vettore, consapevole o non consapevole di tale valore.

Il mio consiglio, visto anche gli importi in ballo, è quello di rivolgervi tutti a un bravo legale, che sia pratico del ramo trasporti.

Le trascrivo in calce alcuni utili riferimenti legislativi d’interesse al caso di cui sopra e la saluto molto cordialmente.

Mario Bochi


Doc. allegato alla risposta

Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (1€ per Kg)

Condizioni Generali di VenditaContratto Di Viaggio (In attuazione della DIR. 314/90/CEE in materia di pacchetti turistici) D.L. n° 111 del 17/5/ 1995 e della Direttiva 90/314/CEE dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20/4/1970 resa esecutiva con legge 29/12/1977 n° 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929, resa esecutiva con legge 2/3/1963 n° 806 in quanto applicabili ai servizi del pacchetto turistico nonché dalle previsioni in materia del Codice Civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

Codice del Consumo – art. 95. responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

  1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
  2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
  3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e’ ammesso nei limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
  4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Gestione sinistro da smarrimento bagaglio

Gentile Mario Bochi,

Nella mia attività di ricercatore universitario ho partecipato ad una missione archeologica all’estero, portando con me delle strumentazioni scientifiche. Purtroppo, al ritorno a Roma le strumentazioni non sono state ritrovate, benché all’aeroporto di partenza giurino di averle imbarcate.

Sono quindi nella condizione di dover scrivere, come assicurato, una lettera di riserva di rivalsa dell’assicurazione nei confronti della compagnia aerea che non è in grado di consegnare delle merci spedite e che con ogni probabilità sono andate perse. A tutt’oggi (circa 4 mesi dopo il giorno in cui queste merci erano attese a Roma) la compagnia aerea non ha voluto mai rispondere ai nostri solleciti, lasciando la situazione “aperta” (le ricerche, teoricamente, sono “in corso”).

Avrei 3 domande:

  1. esistono dei termini oltre i quali la compagnia aerea è obbligata a rispondere e ad ammettere che la merce è perduta?
  2. esistono dei limiti temporali entro cui io (assicurato) devo scrivere una lettera di riserva di rivalsa?
  3. la lettera di riserva che ho preparato, e che riporto qua sotto, è scritta bene o potrebbe essere inefficace a garantire il diritto di rivalsa della compagnia assicurativa?

Lettera di riserva

Con la presente si richiedono notizie sulle merci (descrizione dettagliata delle merci) spedite da … a Roma Fiumicino con vettore aereo … il … settembre 2010 (volo numero …, polizza di viaggio n. … ). A tutt’oggi infatti non risultano pervenute all’aeroporto di destinazione. Inoltre, nonostante alcuni solleciti Vi siano stati inviati negli scorsi mesi dallo spedizioniere incaricato del ritiro della merce a Roma (…) e da noi stessi non abbiamo avuto alcuna comunicazione ufficiale sullo stato delle ricerche di dette strumentazioni.

Si fa presente che qualora le merci contenute nei colli inviati risultassero disperse, vi renderemo responsabili dei danni subiti, ricordando che il valore complessivo delle merci si aggira intorno ai … €.

Ringraziando anticipatamente, Le porgo i miei migliori saluti.

Giovanni


Caro Professor Giovanni,

premetto che per difficoltà i sinistri trasporti sono i primi della lista, per la vasta serie di tipo del trasporto: terrestre, marittimo, aereo, ferroviario e per i vari accordi nazionali e internazionali che li regolano.

In primis rispondo come segue alle sue domande.

  1. nel trasporto aereo merci non c’è un termine preciso nel quale il vettore deve rispondere (nel trasporto passeggeri e relativi bagagli sì e sono ventuno giorni). Detto questo, ritengo non sia comunque un problema poiché se il vettore non è in grado di consegnare la merce a destino è già in difetto (si concreta l’inadempienza) e ne risponde da subito; l’eventuale ritrovamento a posteriore dei beni comporterà la restituzione dell’importo già pagato o la merce rimarrà di proprietà del vettore stesso.
  2. Esiste invece un termine preciso nel quale, se non si vuole perdere i diritti, si deve interrompere il decorso della prescrizione, trasmettendo una comunicazione validamente interruttiva (lettera raccomandata con avviso di ricevuta) e questo termine cambia secondo l’istituto contrattuale nel quale ci si trova:
    1. Nel trasporto e nella spedizione (cioè se sono il ricevente della merce e chiedo il risarcimento al vettore o spedizioniere) è di 1 anno dalla data della mancata consegna, per i trasporti europei; 18 mesi invece per quelli extraeuropei che abbiano inizio o termine in località fuori dall’Europa (ex Art. 2951 Codice Civile).
    2. Nell’assicurazione (cioè se sono l’Assicurato e devo chiedere l’indennizzo all’Assicuratore) il termine è di 2 anni (ex Art. 2952 Codice Civile).
  3. Mi permetto di trasmetterle la sua “lettera” con qualche correzione:
    1. Con la presente si richiede la liquidazione del danno sofferto a seguito smarrimento delle merci, le quali non sono pervenute all’aeroporto di destinazione a tutt’oggi, e pertanto vanno considerate a tutti gli effetti perse definitivamente. In considerazione del fatto che avete ignorato alcuni solleciti che Vi sono stati inviati negli scorsi mesi dallo spedizioniere incaricato del ritiro della merce a Roma (…) e da noi stessi, v’intimiamo ad adempiere le obbligazioni contrattuali.
      Trascorsi 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, senza riscontro, ci riterremo liberi di agire nei vs. confronti.
      Valga la presente quale atto di messa in mora, con interruzione del termine di prescrizione nei Vs. confronti, nonché dei coobbligati.
      In tale attesa, porgiamo i Ns. migliori saluti.

(da completare con i dati relativi alla spedizione)


SEGUITO DOMANDA

Caro Sig. Bochi,

La ringrazio per la risposta.

La spedizione fu fatta come merce a parte (date le dimensioni dei colli) da me tramite uno spedizioniere locale, cioè una persona che ha una ditta di trasporti e spedizioni e che ha dimostrato una certa competenza e conoscenza delle incredibilmente complesse procedure, sia all’arrivo per lo sdoganamento in questo paese straniero sia alla partenza. Devo dire comunque che il rapporto con lui è stato regolato in modo relativamente poco formale. Il suo nome compare come ‘shipper’ sulla polizza di viaggio (AWB).

In sostanza, svolte le procedure doganali e pagato il costo della spedizione all’ufficio della compagnia aerea, siamo tornati al magazzino doganale, abbiamo apposto le etichette che ci erano state date dalla compagnia aerea e abbiamo lasciato i due colli al suddetto magazzino. Lo spedizioniere locale, quando ha saputo dei problemi di mancato arrivo, è tornato all’aeroporto dove tutti gli hanno assicurato che i colli erano partiti regolarmente. L’aereo, dopo uno scalo a Malpensa, è arrivato a Roma dove i due colli pare non ci fossero. Abbiamo esplorato varie possibilità, tra cui anche lo scarico dei due colli a Malpensa per errore; sono stato personalmente in alcuni magazzini a Fiumicino; abbiamo richiesto informazioni allo spedizioniere e alla compagnia aerea nell’aeroporto di partenza. Tutto è stato vano, finora. La cosa che mi preoccupa è che la compagnia aerea, nonostante il lungo tempo trascorso, non risponde ai nostri solleciti lasciando la situazione in un ambiguo limbo.

Mi scusi la lunghezza del messaggio, grazie di tutto e a presto.
Giovanni

 

Mi scusi per questa aggiunta al messaggio precedente, ma dimenticavo di dirle che anche in Italia c’è uno spedizioniere che avrebbe dovuto prendere i due colli a Roma e che ha per primo mandato una lettera di reclamo alla compagnia aerea.

Spero adesso di averle dato gli elementi necessari per farsi un’idea della situazione.

Ancora grazie infinite e a presto.

Giovanni


SEGUITO RISPOSTA

Nella fattispecie si riscontra la frequente catena dei soggetti responsabili propria del ramo trasporti: Spedizioniere, Vettore e spesso Sub-Vettore, che complica la situazione.

Valutando il caso dal solo punto di vista giuridico e del diritto, le significo che nei suoi confronti è responsabile lo Spedizioniere (Art. 1739 Codice Civile), che deve render conto delle scelte fatte nel trasporto. Nei confronti dello Spedizioniere è responsabile il Vettore (Art. 1693 Codice Civile), salvo la concreta prova del contrario, se ha fatto il trasporto in proprio per l’intera tratta; nel caso contrario, si aggiunge la responsabilità del o dei Sub-Vettori (Art. 1699 Codice Civile), ognuno per la propria tratta.

La mia esperienza mi ha insegnato che i trasporti, pur rappresentando uno dei rami più interessanti, sono tosti e se l’entità del danno è importante, conviene sempre incaricare un avvocato specialista della materia.

Spero di essere stato di qualche utilità, la ringrazio di aver scelto il mio sito e la saluto cordialmente.

In bocca al lupo…

Mario Bochi

Problematiche assuntive del rischio

Esimio Dr. Mario Bochi,
Sono di nuovo qui a chiederle un suo consiglio, con il mio socio devo aprire un agenzia di spedizioni ma ci avvaliamo di autoveicoli presi a noleggio oppure di padroncini, la mia domanda e’ la seguente:
Da un punto di vista assicurativo come devo comportarmi? Le faccio un esempio:
A (in questo caso il mittente) spedisce una fornitura di vino con l’agenzia di spedizioni che chiameremo B.
B prende un furgone a noleggio e dice a C (in questo caso il conducente) di portarlo a destinazione,
la fornitura arriva a D (che in questo caso e’ il destinatario) la merce arriva danneggiata chi ne risponde?
B nei confronti di A, e C nei confronti di B, oppure solo B nei confronti di A.
Quindi B deve fare un assicurazione su tutti i viaggi che effettua?
La ringrazio anticipatamente della risposta che vorrà darmi.
Cordiali saluti

Giuseppe


Egregio Signor Giuseppe,

Premesso che la domanda riguarda un problema di tecnica “assuntiva”, mentre io mi occupo di consulenza nei sinistri assicurativi, le espongo comunque il mio punto di vista.

Per chiarezza attribuisco il seguente significato alle sigle alfabetiche che seguono:

  • A) Venditore della merce (colui il quale lei chiama mittente);
  • B) Spedizioniere della merce;
  • C) Vettore primo (colui il quale lei chiama conducente):
    C2. – C3.ecc. Sub-Vettori (incaricati dal vettore primo);
  • D) Destinatario della merce.

Ritenendo trattarsi nel caso specifico di trasporto su strada o gomma, specifico che sono implicati tre rapporti contrattuali diversi, che hanno proprie influenze giuridiche: 1) il contratto di compravendita che disciplina i rapporti e le condizioni di vendita della merce; 2) il contratto di trasporto (Art. 1678 Codice Civile) e o di spedizione (Art. 1737 Codice Civile) che regola il trasferimento delle merci; 3) il contratto di assicurazione delle merci che stabilisce le condizioni di sicurtà.

Quando non è previsto diversamente dalle condizioni contrattuali di norma, la vendita della merce avviene franco fabbrica (EXW) e pertanto viaggia a rischio e spese del destinatario, il quale salvo prova contraria è il presunto proprietario e comunque avente diritto.

Nel quadro da lei ipotizzato, ove s’innesca una sorta di RCV (Responsabilità Civile Vettoriale) a catena un danno alla merce si risolverebbe, salvo tipologie di sinistri particolari, in questo modo:

B è responsabile nei confronti di chi fornisce l’ordine di trasporto A o D;

C ed eventualmente C2. – C3. sono responsabile nei confronti B.

La situazione ideale per un Vettore o Spedizioniere è di contrarre una buona Polizza RCV che copra la propria responsabilità, entro e oltre i limiti stabiliti dalla legge (*), affrontando però un certo costo. Ho indicato oltre i limiti di legge, poiché se nel sinistro ricorrono gli estremi della Responsabilità Grave, tali limiti saltano e il Vettore è responsabile sino alla concorrenza del valore della merce danneggiata (segnalo che tale circostanza aggravante è riconosciuta dai giudici sempre più spesso).

Invitandola a rivolgersi a un buon broker, spero di esserle stato utile.

Cordiali saluti.
Mario Bochi

(*)
Responsabilità del Vettore: i trasporti per l’Italia sono assunti a norma di legge (Art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005), con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari a euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.


SEGUITO DOMANDA

Esimio Dr. Mario Bochi,

Grazie per la sua celere e professionale risposta, se ho capito bene è C che si deve assicurare sul danneggiamento della merce perché:
Se A spedisce una merce di 1000 euro che pesa 10 kg e’ questa viene danneggiata totalmente,
B paga un 1 euro al kg e cioè 10 euro e l’assicurazione di C paga a B la rimanenza che è 990 euro,
la quale B risarcisce ad A.
oppure B assicura la merce trasportata ed in caso di sinistro l’assicurazione paga a B che rimborsa A e poi l’assicurazione fa la rivalsa su C.

Mi scusi di queste mie domande ma siccome della sua professionalità mi fido quando vado dal broker vorrei avere le idee chiare.

Cordiali saluti
Giuseppe


SEGUITO RISPOSTA

Caro Sig. Giuseppe,

La tipologia dei sinistri trasporti è condizionata da una miriade di elementi: 1) contratto di vendita del prodotto (franco: fabbrica, vagone, carro, porto, vettore ecc.); 2) tipo di polizza (RCV, Trasporti Merci, Stock And Transit, ecc.) 3) tipo d’ordine al vettore o spedizioniere; 4) la tipologia di sinistro (furto, incendio, smarrimento, bagnamento, ecc.), 5) in quale tratta è accaduto il danno e pertanto è difficile ipotizzare in astratto un quadro di causa ed effetto del sinistro stesso.

Semplificando molto, comunque, direi che la sua seconda ipotesi è la più frequente e rimane solo da stabilire se B rimborsa A o, molto più frequentemente, D, il quale, salvo disposizioni contrattuali diverse, è sempre l’avente diritto e proprietario della merce.

Mi augura di essere esauriente e colgo l’occasione per salutarla cordialmente.

Mario Bochi

Gestione della Lite, Spese legali e l’Art. 1917 Codice Civile

Buongiorno, sono un intermediario sezione E – seguo parecchi clienti con coperture rc professionale ed ho notato nella compagnia per cui opero ed in altre una “incongruenza” relativamente la paragrafo “Gestione delle vertenze di danno” presente in tutte le rc.
Nella sostanza ormai le compagnie alla fine del noto paragrafo inseriscono un trafiletto che cita ” La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati” – di contro da codice civile le spese di resistenza vanno
risarcite all’assicurato nella misura di un quarto del massimale.
Da un punto di vista pratico succede questo : il cliente riceve una richiesta danni – es in sede civile quale terzo in causa ( senza quindi la possibilità di una fase stragiudiziale)
apre il sinistro inviando alla compagnia l’atto di citazione – poniamo un udienza prevista dopo 4 mesi dalla notifica la compagnia tace – non da riscontro non nomina legali etc..
il cliente sollecita , nominando un proprio legale e chiedendo la accettazione/designazione da parte della compagnia la compagnia continua a tacere il cliente và in giudizio con un proprio legale citando la compagnia a garanzia a conclusione del giudizio – poniamo con esisto positivo per il cliente – la compagnia si rifiuta di liquidare le spese di resistenza in quanto i legali non erano stati da lei designati.
Ritengo sia un modo di aggirare il 1917 c.c. , voi cosa ne pensate e cosa può fare il cliente per evitare queste situazioni

Grazie
Cordiali saluti
Utente


Caro collega, rispondo al tuo quesito.
Il dettato legislativo – 3° capoverso dell’Art. 1917 Codice Civile – è chiaro: sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione del danneggiato, almeno sino alla concorrenza del quarto della somma assicurata.
Tale disposizione deve essere necessariamente integrata, da quanto previsto nell’Art. 1932 Codice Civile, che richiama il 3° e 4° comma del citato Art. 1917, determinando le disposizioni derogabili solo ed in quanto siano più favorevoli all’assicurato. Da qui nascono i dubbi ed i conflitti: escludere solo le spese NON autorizzate e concedere invece quelle autorizzate è una deroga? Se si, è più favorevole all’assicurato?
Io direi che circoscrivere la prestazione contrattuale delle spese di difesa alla circostanza della preventiva autorizzazione, è una deroga ed assolutamente non più favorevole all’assicurato, pertanto la definirei abusiva e come tale sostituita di diritto con la corrispondente disposizione di legge.
Questa posizione va anche correlata al dettato contrattuale, poiché nei contratti di RC esiste la Clausola di Gestione della Lite/Vertenza, che recita più o meno: la società assume fino a quando ne ha interesse la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia in civile che in penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato, seguita a volte dal testo da te riportato, in forte odore di abusività.
Trattandosi di clausola compromissoria si ritiene costituisca per l’Assicuratore una vera e propria obbligazione contrattuale, mentre l’Assicurato ha l’alternativa del 4° capoverso dell’Art. 1917 CC e cioè: l’assicurato convenuto dal danneggiato può chiamare in causa l’assicuratore. In altre parole mentre l’assicuratore è obbligato a gestire la vertenza, se non dimostra una carenza assoluta d’interesse nella vertenza stessa, l’assicurato in ossequio al dispositivo legislativo di cui sopra, se lo preferisce può costituirsi e chiamare in garanzia l’assicuratore (ma le spese di tale attività spesso sono a suo carico o sono compensate (ognuno tiene le proprie), soprattutto se non si riesce a provare che, l’assicuratore invitato formalmente ad adempiere (gestire la lite) non lo ha fatto immotivatamente o per mala gestio.

Per ovviare all’inconveniente (nelle polizze RC dei medici e cliniche) ho fatto disporre costituzioni in giudizio con chiamata in causa del terzo (l’assicuratore) e richiesta di sua condanna alle spese per inadempienza contrattuale, richiesta a volte soddisfatta, altre volte disattesa. Ovviamente a monte c’era il formale invito di gestione della lite rivolto all’assicuratore, al quale si notificava copia fotostatica dell’atto di citazione.
Per concludere un discorso, che non è assolutamente esaurito, l’assicuratore per un legittimo timore di dover pagare esose e ingiustificate spese legali, peritali e istruttorie (spese che coinvolgono anche l’opinabilità di scelte difensive azzardate o costose con accollo ad altri dei relativi costi), preferisce nascondersi dietro l’autorizzazione, e pertanto si difende assumendo atteggiamenti non leciti e che spesso violano comunque la legge o il contratto. Per contrastare tale atavico atteggiamento bisogna intraprendere delle azioni consone a costringerlo al rispetto delle regole.
L’ex mia unit RC in certi casi agiva come segue: ricevuta una denuncia con relativa citazione in giudizio dell’assicurato o ricevuta una citazione di sinistro già aperto, trasmetteva per raccomandata con ricevuta di ritorno copia dell’atto di citazione invitando l’assicuratore:
A) alla transazione del danno in tempo utile per la costituzione alla prima udienza.
B) In caso non sussistessero i presupposti della transazione, comunicare il nominativo del legale al quale è stato deciso di affidare la causa.
C) in tale comunicazione l’assicuratore era formalmente intimato che, in caso di mancata gestione della causa, l’assicurato si sarebbe costituito in giudizio, chiedendone la chiamata in manleva, con richiesta specifica di condanna alle spese di giudizio, data la macroscopica inadempienza, costituita dal mancato rispetto della clausola di Gestione della Lite/Controversia.
L’atteggiamento seguente poi era:
A) in caso di transazione, nulla questio.
B) in caso di designazione, contattare il legale designato
C) in caso di mancata risposta, si procedeva con la designazione del proprio legale che nell’atto di costituzione e risposta, doveva chiedere 1) la chiamata in causa dell’assicuratore, 2) la condanna dello stesso anche alle spese giudiziarie sostenute nel giudizio dall’assicurato (sorte, capitale e interessi).

Non aggiungerei altro, salutandoti molto cordialmente, sperando di esserti stato di qualche utilità.

Mario Bochi