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Documenti necessari alla liquidazione del danno

Buongiorno, un paio di settimane fa ho subito un furto del mio autoveicolo. Ho proceduto alla richiesta del danno per furto presso la mia compagnia telefonica. La stessa mi richiede una serie di documenti tra cui la comunicazione di chiusura delle indagini rilasciata dalla procura, la fattura di acquisto (che se tra privati non è prevista), e la procura speciale rilasciata dal notaio.
Ora la mia domanda é:
– la liquidazione del danno è subordinata alla presentazione delle seguenti documentazioni?….
– l’art 150 bis del codice dell’assicurazione è stato abrogato o sono obbligato a presentare la comunicazione di chiusura delle indagini?
Quali sono i documenti che devo produrre previsti dalla legge?… possono bloccarmi la liquidazione del danno?
Attendo una sua gentile risposta
Grazie, Mirco.


Caro Mirco,

Rispondo alle sue domande partendo dal presupposto che lei è stato oggetto di furto totale dell’auto.

Premesso che non vi sono precise prescrizioni di legge per la documentazione da produrre, che sono affidate alle CGA (Condizioni Generali d’Assicurazione), in caso di furto totale di norma l’Assicuratore richiede i seguenti documenti (vedi mio Manuale), da presentarsi trascorsi almeno 30 giorni dalla denuncia del furto:

  1. originale del Certificato di Proprietà (se trafugato con il veicolo si richiede copia presso il Pubblico Registro Automobilistico o tramite l’ACI o Agenzia automobilistica), che certifica la proprietà;
  2. originale dello Stato Giuridico Originario (Certificato Cronologico), con la registrazione della denuncia di perdita di possesso a seguito di furto (da richiedere presso il Pubblico Registro Automobilistico o tramite l’ACI o Agenzia automobilistica), dal quale risulta la storia dell’auto;
  3. originale della Procura Speciale a Vendere (da far predisporre tramite ACI o Agenzia Automobilistica), che serve all’Assicuratore in caso di ritrovamento del veicolo.
  4. originali e duplicato delle chiavi del veicolo asportato (i due esemplari in dotazione), che costituendo la prova che il veicolo al momento del furto era chiuso, servono all’assicuratore in caso di ritrovamento.
  5. Originale Certificato di Chiusa Inchiesta (solo in caso di azione penale ai sensi ed effetti dell’Art. 642 Codice Penale), da richiedere presso la Cancelleria della Procura della Repubblica competente per zona; ciò proverebbe l’estraneità dell’Assicurato al fatto;
  6. Facoltativa risulta la fattura d’acquisto, se esiste, che spesso viene richiesta per la prova degli optional in dotazione al veicolo trafugato (radio, condizionatore, navigatore, antifurto, cambio automatico ecc).

In considerazione del dettato legislativo (Art. 159/bis del Codice Assicurazioni Private) l’Assicuratore può richiedere il Certificato di Chiusa Inchiesta solo nel caso si sia istaurato un procedimento penale ai sensi dell’articolo 624 del Codice Penale (Fraudolenta distruzione della cosa propria ….) e pertanto se tale circostanza non esiste la richiesta non è giustificata.

I documenti 1-2-3-5 subordinano pesantemente la liquidazione e il pagamento alla loro regolare presentazione, mentre il documento 4 in alcuni rari casi non è preclusivo ed il documento 6, se non deve provare che l’auto rubata aveva costosi allestimenti, può essere trascurato.

Nella speranza di esserle stato di qualche utilità, la saluto cordialmente.

Mario Bochi


SEGUITO DOMANDA

Ciao Mario,
Grazie per la gentile risposta.
La mia assicurazione Genertel mi ha comunicato che la liquidazione del furto totale è ASSOLUTAMENTE subordinata alla presentazione del Certificato di Chiusura Indagini (che io ho già provveduto e richiedere alla Procura della Repubblica ma che non mi viene ancora rilasciato in quanto mi riferiscono che i tempi di rilascio sono lunghi).

Detto ciò ti chiedo di comunicarmi come mi devo comportare, facendoti presente che la denuncia di furto risale al 21 febbraio 2011.

Ritieni opportuna fare una comunicazione all ISVAP per accelerare la pratica?
E’ normale questo tipo di ostruzionismo arrogante?
In attesa di risposta ti Saluto e ti ringrazio.
Mirco


SEGUITO RISPOSTA

Ciao Mirco,
Vista la risposta dell’Assicuratore direi che un reclamo all’ISVAP, all’ANIA e alla capogruppo Generali, sia l’unica cosa possibile ora.
Devi reclamare la mancata applicazione del dispositivo legislativo (Art. 150/bis CAP) e l’ingiustificato ritardo che evidenzia una macroscopica inadempienza contrattuale, almeno dalla data nella quale sono stati consegnati i documenti richiesti (tranne la Chiusa Inchiesta); eccoti i recapiti:

ISVAP
Servizio reclami
Via del Quirinale, 2
00187 ROMA
Fax: 06 42133206
www.isvap.it

ANIA
Servizio Tutela Utenti
Via Della Frezza, 70
00186 Roma
Fax 06.3227135
e-mail: [email protected]

Assicurazioni Generali S.p.A
Direzione per l’Italia – Customer Service
via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (TV)
Fax 800 961987
e-mail: [email protected]

In bocca al lupo e saluti.
Mario Bochi

Terzietà dei familiari dell’ambito RCA

Buongiorno,
mia madre mi ha urtato la vettura di mia proprietà con il trattore. Siamo residenti in due posti diversi e l’assicurazione mi ha risposto che non ho diritto al risarcimento…. letto art 129 non mi è molto chiaro la distinzione di stato di convivenza.

In attesa di vs riscontro ringrazio anticipatamente.
Utente


Purtroppo per lei la risposta dell’assicuratore non è errata poiché il Codice delle Assicurazioni Private (Articolo 129, che in calce le trascrivo), prevede che la madre (ascendente) per i sinistri di soli danni a cose non è terza rispetto al figlio (discendente); diverso sarebbe il caso in cui esistessero lesioni alla persona.

La convivenza alla quale lei allude riguarda esclusivamente gli affiliati, altri parenti e affini fino al terzo grado, escludendo i parenti prossimi come ascendenti (genitori) e discendenti (figli).
A onor del vero l’articolo 129 del CAP (Codice delle Assicurazioni Private) non è certo un esempio di chiarezza; è stato recepito, anzi copiato, dall’articolo 4 dell’abrogata Legge sull’Assicurazione Obbligatoria della Circolazione, che ha spesso creato incomprensioni.
Lo stato di conflitto risale a vecchia data e ci fu una sentenza interpretativa della Corte di Cassazione (n. 5527/86) che sentenziò: (omissis)… mentre i parenti e gli affini dell’assicurato sono esclusi dal beneficio dell’assicurazione obbligatoria quando convivano o siano a carico dell’assicurato medesimo, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti ne sono esclusi in ogni caso … (omissis).
Ringraziandola per la fiducia riposta, la saluto cordialmente.

Mario Bochi

Allegato Doc. allegato alla risposta

Codice delle Assicurazioni Private – Art. 129 Soggetti esclusi dall’assicurazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).