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Lesioni personali e tempi di liquidazione

Salve, le vorrei chiedere: ad agosto sono stato investito da un’auto ed ho fatto 90 giorni di ospedale con evidenziata frattura lombare + collare e slogatura caviglia.
Finiti i giorni, a novembre, ho mandato tutto all’assicurazione che però in data odierna non manda l’invito per la visita legale, come mai?
E che posso fare?
La ringrazio anticipatamente.

Utente


Buongiorno, rispondo alla sua richiesta.

In considerazione delle non lievi lesioni riportate, è probabile che l’assicuratore abbia fatto trascorrere il tempo tecnico necessario a stabilizzare le lesioni per procedere a una visita medico-legale finalizzata ad accertare la IP (Invalidità Permanente).
Per un’obiettiva valutazione degli esiti invalidanti sono necessari 5/6 mesi dalla guarigione clinica, altrimenti si rischia di fare una previsione dei postumi e non una constatazione.
Essendo trascorsi ormai sei mesi, direi che il tempo è maturo per le operazioni peritali e pertanto solleciterei l’assicuratore con una raccomandata a.r. alla quale è bene allegare:
1) certificato delle lesioni;
2) certificato di guarigione con l’esistenza di postumi invalidanti (senza quantificazione degli stessi). In calce troverà facsimile.

In considerazione della tipologia di danno, il mio consiglio finale è quello di rivolgersi ad un legale (che in caso di sua ragione, anche concorsuale, viene pagato dall’assicuratore) o ad una delle associazioni dei consumatori (www.codacons.it – www.adiconsum.it – www.altroconsumo.it – www.adusbef.it.).
Nella speranza d’esser stato utile, la saluto cordialmente.

Mario Bochi


Facsimile Documento allegato alla risposta

all’Assicuratore

Nel richiedere a tutti gli effetti di legge di risarcirmi i danni diretti e indiretti patiti nel sinistro indicato in oggetto, v’invito formalmente a disporre visita medico-legale per la quantificazione dei gravi postumi permanenti residui.

Rimango in attesa di ricevere la vostra convocazione a visita e in caso di mancata comunicazione, mi riservo le opportune azioni.
Valga la presente quale formale atto di messa in mora, con interruzione dei termini di prescrizione.
Distinti saluti.

Terzietà dei familiari dell’ambito RCA

Buongiorno,
mia madre mi ha urtato la vettura di mia proprietà con il trattore. Siamo residenti in due posti diversi e l’assicurazione mi ha risposto che non ho diritto al risarcimento…. letto art 129 non mi è molto chiaro la distinzione di stato di convivenza.

In attesa di vs riscontro ringrazio anticipatamente.
Utente


Purtroppo per lei la risposta dell’assicuratore non è errata poiché il Codice delle Assicurazioni Private (Articolo 129, che in calce le trascrivo), prevede che la madre (ascendente) per i sinistri di soli danni a cose non è terza rispetto al figlio (discendente); diverso sarebbe il caso in cui esistessero lesioni alla persona.

La convivenza alla quale lei allude riguarda esclusivamente gli affiliati, altri parenti e affini fino al terzo grado, escludendo i parenti prossimi come ascendenti (genitori) e discendenti (figli).
A onor del vero l’articolo 129 del CAP (Codice delle Assicurazioni Private) non è certo un esempio di chiarezza; è stato recepito, anzi copiato, dall’articolo 4 dell’abrogata Legge sull’Assicurazione Obbligatoria della Circolazione, che ha spesso creato incomprensioni.
Lo stato di conflitto risale a vecchia data e ci fu una sentenza interpretativa della Corte di Cassazione (n. 5527/86) che sentenziò: (omissis)… mentre i parenti e gli affini dell’assicurato sono esclusi dal beneficio dell’assicurazione obbligatoria quando convivano o siano a carico dell’assicurato medesimo, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti ne sono esclusi in ogni caso … (omissis).
Ringraziandola per la fiducia riposta, la saluto cordialmente.

Mario Bochi

Allegato Doc. allegato alla risposta

Codice delle Assicurazioni Private – Art. 129 Soggetti esclusi dall’assicurazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).