Archivio mensile:Gennaio 2011

Ubicazione Danni e prova – Rito Ordinario o Diretto

Buongiorno,
dal suo sito, dove ho gustosamente letto parte del manuale dei sinistri da lei pubblicato, ho anche colto l’occasione di richiederle un parere.
Vengo subito al dunque.
Io sono la parte con la responsabilità al 100% di un sinistro avvenuto tra due vetture senza feriti, con soli danni a cose.

Ho preso a cuore la situazione perché il danneggiato è un signore di 80 anni con qualche acciacco. E’ in corso una pratica di risarcimento diretto, quindi il danneggiato si è rivolto alla propria assicurazione.

Ora però la sua assicurazione si è pronunciata volendo risarcire solo parzialmente il danno; non capisco se sia conveniente insistere facendo dichiarare al danneggiato di accettare la somma solo a titolo di acconto sul maggior danno subito. La contestazione nasce dal fatto che nel tamponamento della Microcar (ebbene si! Proprio una microcar) oltre al paraurti si sia rotto anche il radiatore causa oscillazione eccessiva del blocco motore durante l’urto.

Sembra assurdo ma è dimostrabile dal meccanico. Ma tanto il perito non ha voluto ne vedere ne sentire ragioni: il radiatore non si paga. E l’uomo comincia a mal sopportare tanta burocrazia.

Veniamo alla domanda vera e propria:
– adducendo che la vettura del danneggiato sia una Microcar alias quadriciclo a motore con targa piccola, è possibile
– a questo punto annullare le pratiche in quanto non sono osservate le limitazioni per un risarcimento diretto?

Lo scopo è quello di mandare tutta la gestione alla mia Assicurazione, che ora non può pronunciarsi, come si sarebbe fatto nella procedura normale. Forse miglioreremmo la tutela.

Questo risarcimento diretto non torna molto a favore dell’assicurato:
– si trova da solo a dover discutere di cose che non conosce con persone ben agguerrite (anche maliziose?).

Ringrazio per il tempo dedicatomi,

Rosina


Gentile Signora,

Ho letto della sua avventura, fortunatamente senza conseguenze alle persone, e delle difficoltà al giusto risarcimento del danno.

Le rispondo suddivido le mie osservazioni in due partii:

  1. Il danno (la vera ragione del contendere)

In un tamponamento con danni alla sola parte posteriore che si danneggi un radiatore posto nella parte frontale, è raro, ma non impossibile, soprattutto in considerazione del tipo di veicolo interessato (microcar); tale circostanza andrebbe comunque dimostrata con dichiarazione del meccanico o di un perito di parte e se disattesa non rimane altro che rivolgersi a un legale, il quale, in caso di ragione, sarebbe pagato dalla compagnia.

  1. Liquidazione in procedura di Risarcimento Diretto o Ordinaria

A risolvere il dilemma è giunto di recente una sentenza della Corte Costituzionale (n. 180 del 10/6/2009) che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private che istituisce il risarcimento diretto, perché non si è previsto che l’azione verso il proprio assicuratore sia facoltativa e alternativa alla possibilità di agire verso l’assicuratore della controparte danneggiante. Pertanto oggi è possibile rivolgersi alternativamente verso l’assicuratore proprio o quello di controparte.

Alla luce di quanto sopra il danneggiato potrebbe chiedere con raccomandata a.r. la liquidazione all’assicuratore della controparte, col quale tentare una migliore sorte nell’esito di un’equa liquidazione. Qualora dovesse giungere l’offerta della propria assicurazione, la stessa può essere accettata comunicando a mezzo raccomandata a.r. che è incassata quale acconto sul maggior danno.

Qualora il caso dovesse non risolversi, darei il consiglio di valutare l’opportunità di rivolgersi a un legale o a un’associazione dei consumatori, per azioni più determinate ed efficaci; non ultimo un reclamo all’ISVAP (Istituto Vigilanza Assicurazioni Private: www.ISVAP.it).

Spero sinceramente di essere stato di qualche utilità e la ringrazio per il “gustoso” e per aver scelto il mio sito.

Cordiali saluti,

Mario Bochi

Terzietà dei familiari dell’ambito RCA

Buongiorno,
mia madre mi ha urtato la vettura di mia proprietà con il trattore. Siamo residenti in due posti diversi e l’assicurazione mi ha risposto che non ho diritto al risarcimento…. letto art 129 non mi è molto chiaro la distinzione di stato di convivenza.

In attesa di vs riscontro ringrazio anticipatamente.
Utente


Purtroppo per lei la risposta dell’assicuratore non è errata poiché il Codice delle Assicurazioni Private (Articolo 129, che in calce le trascrivo), prevede che la madre (ascendente) per i sinistri di soli danni a cose non è terza rispetto al figlio (discendente); diverso sarebbe il caso in cui esistessero lesioni alla persona.

La convivenza alla quale lei allude riguarda esclusivamente gli affiliati, altri parenti e affini fino al terzo grado, escludendo i parenti prossimi come ascendenti (genitori) e discendenti (figli).
A onor del vero l’articolo 129 del CAP (Codice delle Assicurazioni Private) non è certo un esempio di chiarezza; è stato recepito, anzi copiato, dall’articolo 4 dell’abrogata Legge sull’Assicurazione Obbligatoria della Circolazione, che ha spesso creato incomprensioni.
Lo stato di conflitto risale a vecchia data e ci fu una sentenza interpretativa della Corte di Cassazione (n. 5527/86) che sentenziò: (omissis)… mentre i parenti e gli affini dell’assicurato sono esclusi dal beneficio dell’assicurazione obbligatoria quando convivano o siano a carico dell’assicurato medesimo, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti ne sono esclusi in ogni caso … (omissis).
Ringraziandola per la fiducia riposta, la saluto cordialmente.

Mario Bochi

Allegato Doc. allegato alla risposta

Codice delle Assicurazioni Private – Art. 129 Soggetti esclusi dall’assicurazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).