Problematiche assuntive del rischio

Esimio Dr. Mario Bochi,
Sono di nuovo qui a chiederle un suo consiglio, con il mio socio devo aprire un agenzia di spedizioni ma ci avvaliamo di autoveicoli presi a noleggio oppure di padroncini, la mia domanda e’ la seguente:
Da un punto di vista assicurativo come devo comportarmi? Le faccio un esempio:
A (in questo caso il mittente) spedisce una fornitura di vino con l’agenzia di spedizioni che chiameremo B.
B prende un furgone a noleggio e dice a C (in questo caso il conducente) di portarlo a destinazione,
la fornitura arriva a D (che in questo caso e’ il destinatario) la merce arriva danneggiata chi ne risponde?
B nei confronti di A, e C nei confronti di B, oppure solo B nei confronti di A.
Quindi B deve fare un assicurazione su tutti i viaggi che effettua?
La ringrazio anticipatamente della risposta che vorrà darmi.
Cordiali saluti

Giuseppe


Egregio Signor Giuseppe,

Premesso che la domanda riguarda un problema di tecnica “assuntiva”, mentre io mi occupo di consulenza nei sinistri assicurativi, le espongo comunque il mio punto di vista.

Per chiarezza attribuisco il seguente significato alle sigle alfabetiche che seguono:

  • A) Venditore della merce (colui il quale lei chiama mittente);
  • B) Spedizioniere della merce;
  • C) Vettore primo (colui il quale lei chiama conducente):
    C2. – C3.ecc. Sub-Vettori (incaricati dal vettore primo);
  • D) Destinatario della merce.

Ritenendo trattarsi nel caso specifico di trasporto su strada o gomma, specifico che sono implicati tre rapporti contrattuali diversi, che hanno proprie influenze giuridiche: 1) il contratto di compravendita che disciplina i rapporti e le condizioni di vendita della merce; 2) il contratto di trasporto (Art. 1678 Codice Civile) e o di spedizione (Art. 1737 Codice Civile) che regola il trasferimento delle merci; 3) il contratto di assicurazione delle merci che stabilisce le condizioni di sicurtà.

Quando non è previsto diversamente dalle condizioni contrattuali di norma, la vendita della merce avviene franco fabbrica (EXW) e pertanto viaggia a rischio e spese del destinatario, il quale salvo prova contraria è il presunto proprietario e comunque avente diritto.

Nel quadro da lei ipotizzato, ove s’innesca una sorta di RCV (Responsabilità Civile Vettoriale) a catena un danno alla merce si risolverebbe, salvo tipologie di sinistri particolari, in questo modo:

B è responsabile nei confronti di chi fornisce l’ordine di trasporto A o D;

C ed eventualmente C2. – C3. sono responsabile nei confronti B.

La situazione ideale per un Vettore o Spedizioniere è di contrarre una buona Polizza RCV che copra la propria responsabilità, entro e oltre i limiti stabiliti dalla legge (*), affrontando però un certo costo. Ho indicato oltre i limiti di legge, poiché se nel sinistro ricorrono gli estremi della Responsabilità Grave, tali limiti saltano e il Vettore è responsabile sino alla concorrenza del valore della merce danneggiata (segnalo che tale circostanza aggravante è riconosciuta dai giudici sempre più spesso).

Invitandola a rivolgersi a un buon broker, spero di esserle stato utile.

Cordiali saluti.
Mario Bochi

(*)
Responsabilità del Vettore: i trasporti per l’Italia sono assunti a norma di legge (Art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005), con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari a euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.


SEGUITO DOMANDA

Esimio Dr. Mario Bochi,

Grazie per la sua celere e professionale risposta, se ho capito bene è C che si deve assicurare sul danneggiamento della merce perché:
Se A spedisce una merce di 1000 euro che pesa 10 kg e’ questa viene danneggiata totalmente,
B paga un 1 euro al kg e cioè 10 euro e l’assicurazione di C paga a B la rimanenza che è 990 euro,
la quale B risarcisce ad A.
oppure B assicura la merce trasportata ed in caso di sinistro l’assicurazione paga a B che rimborsa A e poi l’assicurazione fa la rivalsa su C.

Mi scusi di queste mie domande ma siccome della sua professionalità mi fido quando vado dal broker vorrei avere le idee chiare.

Cordiali saluti
Giuseppe


SEGUITO RISPOSTA

Caro Sig. Giuseppe,

La tipologia dei sinistri trasporti è condizionata da una miriade di elementi: 1) contratto di vendita del prodotto (franco: fabbrica, vagone, carro, porto, vettore ecc.); 2) tipo di polizza (RCV, Trasporti Merci, Stock And Transit, ecc.) 3) tipo d’ordine al vettore o spedizioniere; 4) la tipologia di sinistro (furto, incendio, smarrimento, bagnamento, ecc.), 5) in quale tratta è accaduto il danno e pertanto è difficile ipotizzare in astratto un quadro di causa ed effetto del sinistro stesso.

Semplificando molto, comunque, direi che la sua seconda ipotesi è la più frequente e rimane solo da stabilire se B rimborsa A o, molto più frequentemente, D, il quale, salvo disposizioni contrattuali diverse, è sempre l’avente diritto e proprietario della merce.

Mi augura di essere esauriente e colgo l’occasione per salutarla cordialmente.

Mario Bochi

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