Dopo il grande successo ottenuto con Consulenza Sinistri, ho pensato di dedicarvi uno spazio in cui, in qualità di esperto, potessi rispondere alle vostre specifiche richieste.
Mario Bochi, il vostro consulente online!
Per fornire un servizio ampio, migliore e mirato alle necessità degli utenti, pubblico in questo blog i quesiti più significativi che mi sono stati da voi sottoposti, unitamente alle mie risposte fornite privatamente via mail. Convinto che la casistica specifica dei singoli casi possa essere d’interesse collettivo, divulgo il prezioso materiale elaborato mettendolo a disposizione dei miei utenti.
Per semplificare, trascrivo, in forma assolutamente anonima per esigenza di privacy, le numerose domande rivoltemi seguite dalle mie risposte, che sono state raggruppate per ramo assicurativo e argomento specifico.
Poiché mi chiedono molto spesso informazioni circa gli onorari legali per il patrocinio nei sinistri RCA (Responsabilità Civile Auto) attivi e/o concorsuali, osservo quanto segue:
Nei risarcimenti stragiudiziali per sinistri di Responsabilità Civile (auto e non) la prestazione professionale dell’avvocato e’ commisurata all’attivita’ che svolge (disamina caso e atti, incontri col cliente, sessioni telefoniche, atti svolti ecc.) e, naturalmente, all’ammontare della cifra oggetto della transazione.
Nel nostro ordinamento, infatti, contrariamente a quello statunitense, ove l’avvocato pattuisce con il cliente stesso una quota parte del risarcimento ottenuto, il compenso (onorari + spese) e’ di solito rapportato alla consistenza del contendere. Può essere una percentuale che va dal 10% al 20% del danno liquidato (inversamente proporzionale al danno stesso: più alto è il danno, più bassa è la percentuale), ma non intacca, il capitale poiche’ e’ sempre una voce a parte (basta osservare come dispongono in merito le sentenze, che dopo la sorte, suddividono dal danno, gli onorari e le spese di difesa).
Semplificando: se il mio danno viene riconosciuto in € 1.000, la liquidazione patrocinata dal legale sara’ di € 1.000, più € 100/200 per onorari, oltre alle spese sostenute; le competenze dell’avvocato costituiscono una voce a parte e non dovuta se la liquidazione avvenisse senza l’intervento di tale professionista.
Una partecipazione del legale alla quota parte del danno e’ di norma estranea all’attivita’ di recupero dei risarcimenti e, eventualmente, deve essere chiaramente pattuita (Art. 2233 Codice Civile) nel mandato e giustificata da situazioni particolari (per esempio, l’anticipazione di certe spese istruttorie da parte del legale).
In questo contesto val la pena osservare che al danneggiato dovrebbe interessare poco quanto ha preso il suo legale, dal momento che la parcella non incide minimamente sull’effettivo danno risarcito; se invece questo interesse esiste può farne formale richiesta al legale stesso (Art. 40 del Codice Deontologico Forense deliberato il 12/06 2008, n. 15 [*]) e, nella ipotesi di un controllo, alla controparte o al suo assicuratore. Per i sinistri RCA vi e’ un particolare disposto sancito dal Codice delle Assicurazioni Private (Art. 146 – Diritto di accesso agli atti) che obbliga l’assicuratore a render possibile l’accesso ai relativi documenti (si tratta di una gestione farraginosa, che può interessare anche l’Isvap).
Una buona raccomandazione professionale per evitare malintesi o tentazioni e’ quella di chiarire con il legale che la transazione deve avvenire con quietanze divise, una per il danno e l’altra per gli onorari o, almeno, che la suddivisione sia comunque specificata con clausola ad hoc che segue, inserita nell’atto di transazione:
“Il percipiente prende atto che nella cifra liquidata si riconoscono € X per onorari e spese dell’avvocato, che sottoscrive il presente atto per autentica ed agli effetti di cui all’art. 68 Legge Professional Forense” [**].
Sperando di aver diminuito dubbi e incertezze su uno dei tanti aspetti ostici di questo nostro “Diritto Assicurativo”, invio cordiali saluti.
Mario Mario Bochi
http://www.ConsulenzaSinistri.it
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[*] CDF Art.. 40. – Obbligo di informazione: …[omissis] l’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. [omissis]…
[**] LPF Art. 68 36/1934 – Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori …[omissis].
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Comunico con una certa soddisfazione l’implementazione dei supporti “info” del mio sito <> dedicata ai numerosi . Dopo le argomentazioni esistenti dall’esordio: 1) Scheda personale autore; 2) Glossario con più di mille “termini”; 3) Legislazione assicurativa varia; 4) Manuale Sinistri per tutti i rami; 5) Breve enunciazione di Sinistri importanti risolti; 6) Moduli e Tabelle di uso comune; 7) Problematiche e approfondimenti assicurativi su argomenti specifici, si aggiunge ora una rassegna mirata di “giurisprudenza assicurativa” (più di 270 sentenze in prevalenza della Suprema Corte di Cassazione), che completa il proposito di offrire uno strumento pratico e di facile reperimento, nell’ambito della sola consulenza dei “sinistri assicurativi”. Tale elenco contiene un titolo sommario dell’argomento trattato, uno stralcio commentato della sentenza e i riferimenti per rintracciare la stessa (specifico organo giudicante, numero di repertorio, data di deposito). Mi auguro di aver contribuito, anche se minimamente, a rendere più chiara questa parte importante e spesso ostica, della materia assicurativa.
Mario BOCHI